Riabilitazione del fallito

Lf 142 Le incapacità personali del fallito decadono con la sentenza di riabilitazione, pronunciata dal tribunale fallimentare su istanza del debitore o dei suoi eredi, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

­- il soggetto dichiarato fallito ha provveduto a estinguere integralmente la massa passiva;

-­ il fallito ha proposto ai creditori un concordato fallimentare e lo ha adempiuto pagando almeno il 25% dei crediti chirografari;

-­ il fallito ha tenuto buona condotta per almeno 5 anni dalla chiusura del fallimento.