Riapertura del fallimento

Lf 121 Nel caso in cui il fallimento sia stato chiuso per completa ripartizione dell'attivo o per eccessiva esiguità dell'attivo, esso può essere riaperto dal tribunale entro 5 anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore. La condizione per la riapertura è l'esistenza nel patrimonio del fallito di attività tali da renderla utile, oppure che il fallito offra garanzie di pagare almeno il 10% dei debiti vecchi e nuovi.