Il piccolo imprenditore

 

Il codice civile cc 2083 identifica i piccoli imprenditori nelle seguenti figure: i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della famiglia. È determinante il lavoro personale dell'imprenditore e dei familiari e deve avere un'importanza prevalente rispetto a quello dei dipendenti estranei e rispetto al capitale investito.

1. La normativa. La particolarità della figura del piccolo imprenditore è costituita dal fatto che, in caso di insolvenza, non è soggetta alle procedure del fallimento e del concordato preventivo cc 2221; non ha l'obbligo civilistico di tenere le scritture contabili cc 2214; non è soggetta all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese cc 2202.

 

L'imprenditore artigianano, è definito tale L 443 8/8/1985 chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Per l’esercizio di particolari attività che richiedono una specifica preparazione e che implicano responsabilità a tutela e garanzia dell’utenza, la legge prescrive il possesso di specifici requisiti tecnico-professionali. È artigiana l’impresa esercitata dall’imprenditore artigiano, entro determinati limiti dimensionali, che ha per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni (anche semilavorati) o di prestazione di servizi; sono escluse le attività agricole, quelle di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L’impresa artigiana può essere costituita ed esercitata anche in forma di società (purché non per azioni o in accomandita per azioni) qualora ricorrano due condizioni: la maggioranza dei soci (ovvero uno nel caso i soci siano solamente due) deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo; il lavoro, nell’impresa, deve avere funzione preminente rispetto al capitale.

 

1. Limiti normativi alla costituzione di imprese artigiane. La collaborazione eventuale di familiari (o dipendenti) dev'essere sempre guidata e controllata dal titolare dell'impresa, per cui la gestione, e il cosiddetto rischio d'impresa, fanno capo solo all'imprenditore. L'imprenditore può avvalersi della prestazione d'opera di personale dipendente senza però superare specifici limiti stabiliti dalla legge; nel caso superasse detti limiti si tratterebbe di impresa industriale e quindi giuridicamente commerciale. Le limitazioni all'assunzione di lavoratori dipendenti sono:

-­ imprese con lavorazione non in serie: 18 dipendenti;

­- imprese con lavorazione in serie, ma meccanizzata solo in parte: 9 dipendenti;

­- imprese di lavorazioni artistiche tradizionali e di abbigliamento: 32 dipendenti;

­- imprese di trasporto: 8 dipendenti;

-­ imprese di costruzioni edili: 10 dipendenti.