L'impresa familiare

cc 230 bis È l'impresa alla quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

1. Legislazione. L'istituto dell'impresa familiare è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975. Da un punto di vista giuridico, non è configurabile come società o forma associativa; secondo l'opinione prevalente, si tratta di un'impresa individuale contraddistinta dalla partecipazione dei familiari. Il legislatore ha inteso tutelare i familiari che prestano in modo continuativo il lavoro all'interno dell'impresa, senza avere peraltro stipulato alcuno specifico contratto. La legge consente a detti soggetti di partecipare agli utili, agli incrementi dell'impresa e alle decisioni più importanti riguardanti il suo esercizio.

2. Gestione dell'impresa familiare. Per il familiare che partecipa con il proprio lavoro, la legge prescrive i seguenti diritti:

a) diritto al mantenimento: in genere si attua procurando al familiare che collabora all'impresa vitto e alloggio, e facendolo partecipare alla vita familiare;

b) diritto agli utili e agli incrementi dell'impresa (cioè gli aumenti di valore dell'azienda). Al collaboratore spetterà la quota calcolata su utili e incrementi solo all'atto di cessazione, il che avviene al momento dello scioglimento del rapporto;

c) diritto di partecipare alle seguenti decisioni, rimesse alla maggioranza: sull'impiego degli utili e degli incrementi; inerenti ad atti di straordinaria amministrazione dell'impresa; quelle relative agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa.

La titolarità dell'impresa spetta esclusivamente all'imprenditore; quest'ultimo è infatti l'unico responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte nell'interesse dell'impresa: i familiari non potranno perciò né essere coinvolti nelle perdite, né i creditori potranno rivalersi sui loro beni. Inoltre, all'imprenditore spetta in modo esclusivo la gestione ordinaria dell'impresa. In caso di divisione ereditaria o di alienazione dell'azienda, i familiari che vi prestano il lavoro hanno il diritto di prelazione sulla stessa. Ciò significa che, qualora l'imprenditore decida di vendere l'azienda, spetterà in primo luogo ai familiari partecipanti il diritto di poterla acquistare.