Concordato preventivo

Lf 160 È una procedura concorsuale accordata dalla legge all'imprenditore commerciale che si trova in stato di insolvenza irreversibile, ma che nel contempo presenti determinati requisiti di meritevolezza. L'imprenditore può proporre ai creditori un concordato preventivo fino a che non sia stato dichiarato fallito.

1. Domanda di concordato preventivo. Lf 161 Può essere proposta soltanto dall'imprenditore debitore. Nella domanda questi deve esporre le cause che hanno determinato la crisi dell'impresa e le motivazioni della proposta di concordato, nonché allegare le scritture contabili, l'elenco nominativo dei creditori e una elencazione analitica di stima delle attività. La domanda di concordato preventivo deve essere presentata al tribunale competente per territorio, cioè quello nella cui circoscrizione si trova la sede principale dell'impresa. Oltre all'imprenditore individuale, anche l'imprenditore collettivo può presentare la domanda di concordato preventivo.

2. Ammissione al concordato preventivo. È subordinata al realizzarsi di requisiti di meritevolezza a favore dell'imprenditore e di sostanza della sua offerta. I requisiti sono i seguenti Lf 160:

­-l'imprenditore deve essere iscritto nel registro delle imprese da almeno 2 anni o dall'inizio dell'attività se questa ha avuto una durata inferiore;

­- l'imprenditore almeno per tutto il biennio anteriore alla presentazione della domanda, o dall'inizio se ha intrapreso l'attività da meno di 2 anni, deve aver tenuto in modo regolare tutti i libri previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale. Ove l'esame delle scritture contabili evidenziasse la loro irregolarità o inattendibilità, il tribunale respingerà la domanda di concordato preventivo e dichiarerà il fallimento;

­- l'imprenditore non deve essere stato condannato nella sua vita per bancarotta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria o il commercio;

­- l'imprenditore non deve essere stato dichiarato fallito o ammesso ad altra procedura di concordato preventivo nei 5 anni anteriori alla domanda.

3. Contenuto della domanda. La proposta di concordato preventivo deve assumere una delle seguenti modalità, deve cioè avere un contenuto minimo:

a) concordato preventivo a percentuale: il debitore si impegna a pagare entro 6 mesi ai propri creditori una percentuale fissa e prestabilita del loro credito, che in ogni caso non può essere inferiore al 40% dell'ammontare dei crediti chirografari. I debiti di massa e i crediti privilegiati devono essere adempiuti completamente. Il debitore dovrà fornire garanzie reali o personali che assicurino il puntuale pagamento della percentuale offerta;

b) concordato preventivo con cessione di beni: il debitore propone ai propri creditori la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio, sempre che si possa fondatamente prevedere che dalla vendita giudiziale dei beni stessi siano ricavabili somme per pagare almeno il 40% dei crediti chirografari. Anche in questo caso le spese derivanti dalla procedura e i crediti privilegiati vanno pagati integralmente.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero, e, se lo ritiene necessario, il debitore stesso, esamina la domanda verificando la ricorrenza dei requisiti di meritevolezza e di merito visti sopra. Qualora il tribunale riscontri la presenza sia dei requisiti di meritevolezza sia dei requisiti di merito, con decreto non soggetto a reclamo dichiara aperta la procedura di concordato preventivo Lf 163.

4. Decreto di ammissione. Con il decreto il tribunale:

-­ nomina un giudice delegato alla procedura al quale è demandato il compito di tutta una serie di atti preparatori della successiva decisione di omologazione della proposta; il giudice delegato si esprime mediante decreti che sono soggetti a reclamo da parte di chiunque ne abbia interesse Lf 164;

­- ordina la convocazione dei creditori non oltre 30 giorni dalla data del decreto e fissa il termine per la comunicazione del decreto ai creditori stessi;

­- nomina Lf 165 il commissario giudiziale il quale, nella procedura, svolge un ruolo di vigilanza e controllo sull'imprenditore e un'attività di consulenza al tribunale al fine di pervenire all'acquisizione di tutti gli elementi utili al giudizio di omologazione;

­- fissa il termine entro il quale il ricorrente deve provvedere al deposito presso la cancelleria del tribunale della somma che si presume necessaria all'espletamento dell'intera procedura; se l'imprenditore non deposita l'intera somma entro il termine stabilito il tribunale dichiara il suo fallimento.

5. Effetti dell'ammissione al concordato preventivo. Lf 166 A differenza di quanto accade nel fallimento, il debitore conserva l'amministrazione e la disponibilità dei suoi beni; egli deve però sottostare alle direttive del giudice delegato e alla vigilanza del commissario giudiziale. Per gli atti di straordinaria amministrazione, la legge esige che il debitore richieda specifica autorizzazione al giudice delegato, che il giudice rilascia con decreto. I creditori il cui diritto di credito è anteriore alla data di ammissione alla procedura, con l'instaurarsi della procedura stessa perdono il diritto di iniziare o di proseguire azioni esecutive individuali Lf 168.

6. Organi della procedura. Il tribunale è il massimo organo della procedura: decide, in sede di reclamo, di tutti gli atti compiuti dal debitore e dà, attraverso l'omologazione, il giudizio definitivo sulla procedura stessa. Altri organi sono il giudice delegato e il commissario giudiziale, organo analogo al curatore fallimentare.

7. Deliberazione del concordato preventivo. Alla data indicata sul decreto di ammissione i creditori si riuniscono in adunanza, sotto la presidenza del giudice delegato, per esaminare la proposta di concordato avanzata dal debitore, che deve partecipare all'adunanza Lf 174. Nell'adunanza viene discussa la proposta di concordato. Affinché la proposta di concordato possa considerarsi approvata dai creditori, deve essere raggiunta una maggioranza duplice:

a) di numero: cioè la proposta deve raccogliere Lf 177 il voto favorevole della maggioranza dei creditori votanti, tenendo conto che in sede di concordato preventivo vale il principio del silenzio-dissenso (i creditori che non votano si presumono dissenzienti). Le adesioni Lf 178 possono essere inviate anche per lettera o telegramma entro 20 giorni dalla data dell'adunanza, ma saranno computate ai soli fini della maggioranza di somma;

b) di somma: cioè i creditori favorevoli devono rappresentare almeno i due terzi dei crediti complessivi.

Se le maggioranze sono raggiunte, il tribunale apre la fase dell'omologazione del concordato preventivo.

8. Omologazione del concordato preventivo. Lf 180 Il tribunale procede a un esame della proposta: se l'esito del giudizio è positivo il tribunale, con sentenza provvisoriamente esecutiva, omologa il concordato preventivo. I creditori perdono ogni diritto nei confronti della percentuale non oggetto di pagamento in sede concordataria. Più precisamente l'effetto esdebitatorio è definitivo nell'ipotesi di concordato con cessione dei beni (il concordato non si risolve se in sede di effettiva liquidazione dei beni il ricavato dalla loro vendita non si rivelasse sufficiente a pagare almeno il 40% dei crediti chirografari), mentre è sotto condizione nell'ipotesi di concordato preventivo a percentuale: se il debitore non procede al pagamento della percentuale indicata nella proposta di concordato, viene dichiarato il fallimento e i creditori sono reintegrati nel diritto alla totalità del credito.

9. Esecuzione del concordato. La sentenza di omologazione stabilisce le modalità di esecuzione del concordato e le somme dovute dal debitore alle singole scadenze. Il corretto svolgimento è garantito dal commissario giudiziale, il quale deve riferire tempestivamente al giudice delegato di ogni fatto che possa arrecare un danno ai creditori Lf 185.

10. Risoluzione e annullamento. L'azione di risoluzione del concordato Lf 137 può essere proposta da uno o più creditori o dal commissario giudiziale, quando il debitore concordatario non adempia alle obbligazioni che derivano dal concordato stesso: se l'impugnazione è accolta, il concordato è risolto e il tribunale dichiara il fallimento. L'azione non può essere più proposta quando sia decorso 1 anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento previsto nel concordato. L'azione di annullamento può essere proposta, dal creditore o dal commissario giudiziale, quando il debitore abbia dolosamente aumentato il passivo oppure abbia sottratto parte rilevante dell'attivo. In questo caso i creditori possono proporre l'azione di annullamento nei termini di 6 mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, entro 2 anni dalla scadenza dell'ultimo pagamento previsto dal concordato. Anche in questo caso con la sentenza che annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento.