Le società cooperative

cc 2511 s. Secondo la definizione del codice civile, sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. Si intende per tale il fine di fornire ai soci beni servizi od occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato. Le società mutualistiche e quelle lucrative si differenziano proprio sotto il profilo dello scopo perseguito: le prime, intendono offrire ai soci un vantaggio patrimoniale, che a seconda dei casi è rappresentato da un risparmio di spesa o da un incremento retributivo, le seconde tendono a ripartire tra i soci un utile. Si deve tuttavia precisare che questo non significa che alla società cooperativa sia del tutto interdetta la possibilità di distribuzione di utili, ma solamente che tale distribuzione deve avere un carattere secondario rispetto al fine mutualistico della società. Ancora, l’attività sociale può svolgersi anche con soggetti terzi, ma essere i principali fruitori dell’attività stessa debbono comunque essere i soci. La legge, in base al tipo di scambio mutualistico, definisce società cooperative a mutualità prevalente quelle che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori od utenti di beni o servizi; che si avvalgono, nello svolgimento dell’attività sociale, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci; che si avvalgono, sempre nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte di soci. Sono dettati dal codice anche i criteri per la definizione della prevalenza. Per le società cooperative a mutualità prevalente è disposta l’iscrizione in un apposito albo e ad esse sono riservate le agevolazioni di carattere fiscale previste dalle leggi speciali; i loro statuti debbono prevedere il divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5%; il divieto di remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite previsto per i dividendi; l’obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio sociale (dedotto solamente il capitale sociale e gli eventuali dividendi maturati), in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Nelle società cooperative risponde per le obbligazioni sociali solamente la società con il suo patrimonio. La funzione sociale e il valore della cooperazione sono riconosciuti dalla stessa Costituzione (art. 45).
Costituzione cc 2521 s. La legge richiede per la costituzione la forma dell’atto pubblico e indica gli elementi che debbono essere presenti nell’atto costitutivo; si noti che quest’ultimo, oltre a dettare le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica, può prevedere che la società svolga attività anche con terzi. Nell’atto costitutivo debbono essere indicati, tra l’altro, il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori ed i loro poteri, e coloro cui è attribuita la rappresentanza della società. Anche qualora costituisca atto separato, lo statuto, in cui sono contenute le norme per il funzionamento della società, si considera parte integrante dell’atto costitutivo. Per la costituzione della società è richiesta la presenza di almeno 9 soci; ne sono sufficienti 3 quando i soci stessi sono persone fisiche e la società adotta le regole della s.r.l.. L’atto
costitutivo deve essere depositato nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società. Si deve infine ricordare che nelle società cooperative il capitale sociale non è determinato in un certo ammontare e dunque l’ammissione di nuovi soci non comporta la modificazione dell’atto costitutivo.
Azioni o quote cc 2525 s. Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a € 25 e, salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, nessun socio può avere una quota superiore a € 100.000 (ovvero un numero di azioni il cui valore nominale superi tale soglia). Qualora l’atto costitutivo lo preveda, possono essere emessi strumenti finanziari, secondo la disciplina dettata per le s.p.a.
Ammissione di nuovi soci. La società cooperativa si caratterizza per avere carattere aperto. I requisiti di ammissione dei nuovi soci, e la relativa procedura, sono stabiliti dall’atto costitutivo. È comunque interdetta la possibilità di divenire socio ai soggetti che esercitano in proprio imprese identiche od affini con quella della società cooperativa. L’ammissione del nuovo socio è deliberata, su domanda dell’interessato, dagli amministrazioni e tale deliberazione deve essere annotata
nel libro soci.
Trasferibilità della partecipazione cc 2530. Affinché la cessione della quota o delle azioni abbia effetto verso la società la legge richiede che la cessione stessa sia autorizzata dagli amministratori. Per il caso in cui detta cessione fosse vietata dall’atto costitutivo, la legge attribuisce al socio il diritto di recesso dalla società.
L’assemblea cc 2538 s. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti nel relativo libro da almeno 90 giorni. A ciascun socio cooperatore persona fisica spetta un voto, indipendentemente dal valore della quota o dal numero delle di azioni dallo stesso possedute; ai soci cooperatori persone giuridiche possono essere attribuiti (dall’atto costitutivo) sino a 5 voti, in relazione all’ammontare della quota o al numero dei loro membri. Le maggioranze richieste per la costituzione dell’organo e per la validità delle sue deliberazioni sono stabilite dall’atto costitutivo e vengono calcolate secondo il numero dei voti che spettano ai soci, circa la rappresentanza, ciascun socio può rappresentare in assemblea sino a 10 soci. L’atto costitutivo può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, che diviene obbligatorio nel caso in cui la società superi determinate soglie dimensionali.
Sistemi di amministrazione. Anche alle società cooperative è consentito scegliere il proprio sistema di amministrazione tra i diversi modelli previsti per la società per azioni (consiglio di amministrazione o amministratore unico, sistema cd monistico ovvero sistema cd dualistico). Salvo i primi, che sono nominati nell’atto costitutivo, la maggioranza degli amministratori è nominata dall’assemblea tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; per quanto concerne la rileggibilità, la legge pone il limite massimo di tre mandati consecutivi. La nomina del collegio sindacale diviene obbligatoria qualora il capitale sociale sia superiore a € 120.000, qualora per due esercizi siano stati superati determinati limiti di attivo dello stato patrimoniale, di fatturato o di addetti, e nel caso di emissione da parte della società di strumenti finanziari non partecipativi.
Riserve cc 2545-ter s. Si dividono in indivisibili, legali, statutarie e volontarie. Sono indivisibili le riserve che, per disposizione di legge o statutaria, non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società; al fondo di riserva legale, indipendentemente dal suo ammontare, deve essere assegnato almeno il 30% degli utili netti annuali (una ulteriore quota dei quali, pari al 3%, deve essere invece essere assegnata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione). La destinazione della parte restanti di utili è determinata dall’assemblea.
Controlli cc 2545-quaterdecies. Le società cooperative sono sottoposte a specifiche autorizzazioni e soggette alla vigilanza e ad altri controlli previsti dalle leggi speciali.