Il Parlamento

cost 55 Il Parlamento è un organo costituzionale che si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (bicameralismo). Il Parlamento è un organo rappresentativo poiché viene eletto dal corpo elettorale nella sua interezza. Entrambe le Camere hanno un mandato quinquennale.

1. Il Parlamento in seduta comune. Dal Parlamento come organo complesso va distinto quello in seduta comune, che rappresenta un organo collegiale in quanto i membri che lo compongono emettono decisioni che vengono imputate unitariamente all'organo nel suo complesso. Il Parlamento si riunisce in seduta comune, cioè in un'unica assemblea:

-­ per eleggere il presidente della Repubblica cost 83;

­- per accogliere il giuramento del presidente della Repubblica cost 91;

­- per mettere in stato di accusa il presidente della Repubblica cost 90;

­- per eleggere un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura cost 104 ;

-­ per eleggere un terzo dei giudici ordinari della Corte costituzionale cost 135;

-­ per eleggere i cittadini tra i quali estrarre i 16 membri straordinari della Corte costituzionale nei giudizi di accusa contro il presidente della Repubblica e i ministri.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune il presidente e l'ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

2. La Camera dei deputati e il Senato. La Camera dei deputati è formata da 630 membri, il Senato della Repubblica da 315 più i senatori di diritto e a vita; la Camera è interamente elettiva, mentre del Senato fanno parte anche i senatori di diritto e a vita: infatti il presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, artistico e letterario; inoltre sono designati senatori a vita dalla stessa Costituzione gli ex presidenti della Repubblica. È richiesta l'età di 18 anni per l'acquisto del diritto di elettorato attivo per la Camera, di 25 per il Senato. Sono eleggibili i cittadini che hanno superato il venticinquesimo anno di età per la Camera, quelli che hanno compiuto il quarantesimo per il Senato. I sistemi elettorali adottati, dopo l'esito del referendum del 18.IV.1993, sono ispirati entrambi al sistema maggioritario, con correttivi di tipo proporzionalistico. L'organizzazione interna e l'esercizio delle funzioni sono contenuti nei regolamenti adottati da ciascuna Camera.

3. Lo status di parlamentare. Il parlamentare beneficia di una serie di garanzie poste a tutela della sua funzione in ossequio al principio del rispetto della indipendenza e della piena rappresentatività degli organi elettivi.

a) Divieto del mandato imperativo. cost 67 «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Tale norma comporta che il parlamentare non può ricevere dagli elettori del suo collegio, né dal partito politico di appartenenza, disposizioni vincolanti circa il modo in cui svolgere il suo mandato.

b) Insindacabilità. cost 68 I parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. In base a questo principio sono esentati da ogni responsabilità civile, penale o disciplinare che potrebbe sorgere dalle opinioni espresse o dai voti dati, al fine di salvaguardare la piena libertà di valutazione e di decisione nell'esercizio del loro mandato.

c) Immunità processuale. Si fonda sull'esigenza di garantire l'indipendenza dei singoli membri del Parlamento contro procedimenti coercitivi della libertà personale. Dato l'abuso dell'istituto esso è stato sottoposto a modifica con legge costituzionale L cost 2 28/10/1993. Per poter sottoporre il parlamentare a perquisizione personale o domiciliare, per arrestarlo o altrimenti privarlo della libertà personale o mantenerlo in detenzione, è necessaria l'autorizzazione della Camera a cui lo stesso appartiene, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, o qualora sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; analoga autorizzazione è necessaria per l'intercettazione in qualsiasi forma di conversazioni o comunicazioni e per il sequestro di corrispondenza.

4. La funzione legislativa. Il Parlamento svolge principalmente la funzione legislativa che consiste nell'espletamento di tutte le attività destinate a dare vita alle leggi. In entrambe le Camere operano commissioni permanenti che esaminano i progetti di legge presentati.

5. La funzione politica. Per quanto concerne la funzione politica, particolare rilevanza assumono gli atti che tendono a condizionare l'attività del governo, denominati di indirizzo politico.Questi atti consistono:

a) negli atti di direttiva in senso stretto, generalmente contenuti in appositi ordini del giorno, mozioni (semplici), risoluzioni e raccomandazioni, con i quali le Camere rispettivamente auspicano, invitano o sollecitano il governo ad assumere un determinato atteggiamento politico;

b) nelle mozioni di fiducia e di sfiducia, con le quali si verifica il rapporto fiduciario fra Parlamento e governo, e diretto a far scattare, se del caso, l'obbligo di dimissioni del governo (mozione di sfiducia) o approvare l'indirizzo politico del governo in carica o appena costituito (mozione di fiducia).

L'iter della legge ordinaria. Riguardo al procedimento di formazione delle leggi, è opportuno distinguerlo nelle seguenti fasi.

1. Iniziativa legislativa. Consiste nella presentazione alle Camere di un progetto di legge, presentazione che può essere fatta dal governo (detto 'disegno di legge'); dai membri del Parlamento che individualmente o collettivamente possono presentare una proposta di legge alla Camera a cui appartengono; dal corpo elettorale che, mediante la proposta da parte di 50 000 elettori, può esercitare l'iniziativa legislativa; dai Consigli regionali, limitatamente alle materie che interessano direttamente la Regione e che non siano già di competenza legislativa regionale; dai Consigli comunali, limitatamente alle proposte di legge per il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province; dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, limitatamente alle materie di sua pertinenza.

2. Approvazione del progetto di legge da parte di ciascuna Camera. Può avvenire secondo quattro distinti procedimenti: ordinario, abbreviato, decentrato, misto.
a) Il procedimento ordinario. Comporta che il progetto di legge venga preliminarmente esaminato e discusso da una commissione parlamentare, competente per materia, che svolge i suoi compiti in sede referente. La commissione, esaurito l'esame, trasmette il progetto accompagnato da una o più relazioni all'assemblea che discuterà in linee generali su tale progetto. Se l'assemblea si dimostra favorevole al progetto si passa alla discussione e all'approvazione articolo per articolo (e degli eventuali emendamenti proposti) dello stesso, quindi si sottopone la legge nel suo complesso al voto finale che avviene, di regola, a scrutinio palese mediante procedimento elettronico. Il procedimento ordinario è obbligatorio per i progetti in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di approvazione di bilanci e consuntivi e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

b) Il procedimento abbreviato. È adottato per i disegni di legge dichiarati urgenti. L'approvazione della dichiarazione di urgenza comporta la riduzione dei termini alla metà.

c) Il procedimento decentrato. Avviene quando le commissioni parlamentari non si limitano a esaminare il progetto di legge, ma lo approvano anche. In questo caso, la commissione svolge i suoi lavori in sede deliberante in quanto procede all'approvazione senza che essa si svolga davanti all'intera assemblea.

d) Il procedimento misto (o redigente). Consiste in una suddivisione del lavoro legislativo fra la commissione e l'assemblea: alla commissione può essere riservata l'approvazione articolo per articolo e all'assemblea l'approvazione finale, oppure all'assemblea è riservata la fissazione dei criteri informatori della legge, mentre l'approvazione, sia per articoli sia finale, è riservata alla commissione.

3. Promulgazione e pubblicazione. La legge formata e approvata con uno dei quattro procedimenti suddetti viene promulgata dal presidente della Repubblica e pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale».