L'armatore

Per l'attuale codice della navigazione l'elemento che caratterizza tale figura è rappresentato dall'esercizio (inteso come impiego) e non dall'armamento della nave anche se armatore e proprietario possono coincidere nella stessa persona. Analogamente, nella navigazione aerea, viene definito 'esercente' chi assume l'esercizio di un aeromobile con figura corrispondente a quella dell'armatore nella navigazione per acqua. L'uso di una singola nave o di un aeromobile costituisce pertanto l'impresa di navigazione, il cui titolare è l'armatore o l'esercente, mentre se sono più navi o aeromobili a essere gestiti, l'impresa è data dall'organizzazione complessiva (e non dal singolo veicolo). L'esercizio della nave e dell'aeromobile può essere attuato anche dallo Stato e da altri enti pubblici, i quali assumono, in tal caso, la qualifica di imprenditori.

1. Doveri dell'armatore e sua responsabilità. cn da 265 a 271 L'armatore, prima di assumere l'esercizio, deve provvedere agli adempimenti di pubblicità, mediante dichiarazione all'ufficio d'iscrizione della nave, indicando, oltre alle proprie generalità complete, tutti gli elementi di individuazione della nave. La dichiarazione viene annotata sul registro d'iscrizione della nave (o sul registro di nazionalità per le navi di stazza maggiore). Analoga procedura deve essere attuata da chi intende assumere l'esercizio dell'aeromobile, nel qual caso la dichiarazione va fatta al direttore di aeroporto nella cui circoscrizione si trovi l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile. La dichiarazione d'armatore o d'esercente non è richiesta quando i comproprietari della nave sono già costituiti in società d'armamento, né lo è per le navi addette alla navigazione interna, essendo sostituita rispettivamente dalla pubblicità dell'atto costitutivo della società, o dall'annotazione dell'atto di concessione o di autorizzazione dei registri d'iscrizione della nave. La responsabilità dell'armatore e dell'esercente per fatti illeciti, sia dolosi sia colposi, commessi dall'equipaggio, rientra nelle norme stabilite dal codice civile.