Le società di armamento

Sono società costituite dai comproprietari di una nave. Il codice della navigazione prevede, per l'esercizio della nave in comune, una particolare disciplina, che in massima parte è diversa dalle norme vigenti in materia societaria, contenute nel codice civile.

1. L'atto costitutivo. I comproprietari di una nave (detti caratisti) possono cn 278 costituirsi in società di armamento mediante scrittura privata con firma autenticata di ogni caratista, oppure con deliberazione della maggioranza, sottoscritta dai consenzienti. Salvo che non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione, ciascun caratista partecipa alla società proporzionalmente alla sua quota di comproprietà della nave. L'atto di costituzione, le eventuali variazioni successive, nonché lo scioglimento della società sono resi pubblici cn 279 mediante la trascrizione nel registro di iscrizione della nave (per le navi di maggiore stazza anche sull'atto di nazionalità).

2. La responsabilità. La responsabilità degli eventuali comproprietari dissenzienti dalle scelte prese dalla società non può superare l'ammontare delle rispettive quote di partecipazione cn 283. Questi ultimi possono però liberarsi delle partecipazioni alle perdite, rinunciando alla loro quota, con dichiarazione scritta, e debitamente annotata, secondo le norme sulla pubblicità navale. Tale rinuncia ha valore di atto estintivo della proprietà. L'amministrazione della società è affidata a un gerente (che può anche essere persona diversa dai comproprietari). Il gerente cn da 280 a 282 assume la figura del mandatario e ha poteri di rappresentanza. Egli non è responsabile personalmente, anche se non è socio, dal momento che, agendo come mandatario con rappresentanza, vincola la società e quindi tutti i soci caratisti (che sono infatti responsabili). Se il gerente (non socio) non risulta tale dall'atto costitutivo trascritto nel registro di iscrizione delle navi, sarà invece responsabile personalmente per le obbligazioni assunte per la gestione sociale, in cumulo con quella dei comproprietari cn 284.