Introduzione

I beni culturali e paesaggistici costituiscono il patrimonio culturale del Paese.Tali beni, per la loro rilevanza e la destinazione ad una fruizione collettiva sono sottoposti ad una disciplina speciale. La prima ‘legislazione vincolistica’ risale alla legge 1089 del 1.VI.1939 sulle cose di valore artistico e alla legge 1497 del 29.VI.1939 sulle bellezze naturali. Nel gennaio 2004 il Consiglio dei Ministri ha varato il nuovo codice per i Beni Culturali e Paesaggistici (in vigore dal 1° maggio 2004) con il quale, da un lato, sono state aggiornate e coordinate le norme poste a tutela e valorizzazione di tali beni, dall’altro sono stati definiti i limiti alla alienabilità del demanio pubblico, escludendone i beni di particolare pregio artistico, storico archeologico ed a architettonico. La Costituzione cost 9 tutela il paesaggio come bene autonomo, stabilisce la tutela della salute ed impone vincoli per la proprietà privata e l’iniziativa economica in difesa dell’utilità sociale. In materia di beni culturali e paesaggistici, i compiti di tutela sono riservati allo Stato, quelli di valorizzazione alle regioni. A queste ultime ed agli enti locali possono essere tuttavia conferite, in regime convenzionale, anche funzioni di tutela. Per quanto riguarda l’ambiente, la formulazione di un concetto unitario sul piano giuridico è recente. La tutela dell’ambiente è stata definita dalla Corte costituzionale come attività volta «alla conservazione, alla razionale gestione e al miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), alla esistenza e preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale e in definitiva alla persona umana in tutte le sue estrinsecazioni». L’ambiente appartiene interamente allo Stato e in modo distinto dall’appartenenza dei singoli beni che lo compongono, pubblici o privati. Con la legge 349 dell’8.VII.1986 è stato istituito il ministero per l’ambiente (ora ministero dell’ambiente e tutela del territorio).
L’ambiente e la sua tutela sono materie attribuite dal trattato UE alla competenza del diritto comunitario.