Introduzione

È un provvedimento con il quale la pubblica amministrazione priva un soggetto del diritto di proprietà o di un diritto reale su un bene immobile trasferendolo a sé, dietro pagamento di un equo indennizzo. Le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità sono contenute nell’omonimo Testo unico, pubblicato con DPR 237 del 22/06/2001, che ha interamente abrogato l’eterogenea normativa previgente.

L’espropriazione è ammissibile solo se attuata per una ragione di pubblico interesse cost 42; l’elemento dell’interesse generale, causa giustificatrice del procedimento espropriativo, deve sempre essere presente, a pena di illegittimità dello stesso cc 834. Il provvedimento comporta il trasferimento coattivo del diritto (non si tiene conto della volontà del suo titolare, il quale ha soltanto diritto a un equo indennizzo per il depauperamento subito). A fronte di un provvedimento espropriativo legittimo si ritiene perciò che il diritto soggettivo del privato affievolisca a interesse legittimo: le controversie riguardanti l’espropriazione sono pertanto di competenza del giudice amministrativo. Nel conflitto tra il diritto del privato e quello pubblico dell’amministrazione espropriante prevale quest’ultimo poiché fondato su ragioni di interesse generale. Il rapporto che nasce dal procedimento espropriativo riguarda l’autorità espropriante, l’espropriato e il beneficiario dell’espropriazione.