L'impresa turistica

La l 135 29/3/2001 definisce turistiche le imprese che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi (tra cui gli stabilimenti balneari), di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica. Si tratta di una definizione assai ampia, essendovi riconducibili la maggior parte delle attività di offerta di servizi turistici. È infatti la tipologia di attività esercitata a conferire all’impresa il carattere turistico. All’identificazione delle diverse tipologie di imprese turistiche provvedono le regioni, secondo le indicazioni contenute nel DPCM 13/9/2002.
1. L’azienda alberghiera. L’esercizio dell’impresa alberghiera è subordinato al rilascio di uno apposito provvedimento autorizzatorio dell’autorità comunale. Specificamente, la legge dispone che l’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi (alberghi, residenze turistico alberghiere, case e appartamenti per vacanze, campeggi, villaggi turistici, ecc.) sono soggette ad autorizzazione del Sindaco del luogo. Insieme alla prestazione del servizio ricettivo, l’autorizzazione abilita a somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate ed ai loro ospiti, oltre che a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di eventi quali manifestazioni e convegni organizzati, nonché a fornire alle persone alloggiate piccoli beni di consumo quali giornali, riviste, cartoline, pellicole, ecc. Il rilascio dell’autorizzazione consente anche l’installazione, ad uso esclusivo delle persone ospitate, di attrezzature e strutture di carattere ricreativo. Nell’esercizio dell’attività ricettiva debbono essere rispettate le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, di pubblica sicurezza e di destinazione d’uso di locali ed edifici. Le legge elenca inoltre le ipotesi di revoca dell’autorizzazione. I criteri e le modalità di classificazione delle aziende alberghiere sono definite dalla legislazione regionale.
2. Deposito in albergo. È il contratto di deposito riguardante gli oggetti portati dal cliente in albergo (vestiario, valigie ecc.). L’albergatore è responsabile cc 1783 s di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione (incendi, furti, rapine ecc.), delle cose portate dal cliente nel suo albergo, fino a un ammontare pari a cento volte il prezzo giornaliero della stanza. La responsabilità dell’albergatore è invece illimitata (cioè egli risponde dei danni senza limiti di importo) per le cose espressamente consegnategli in custodia (denaro, gioielli, altri oggetti di valore). L’albergatore non è comunque responsabile per deterioramenti, distruzioni o sottrazioni dovuti al comportamento del cliente o delle persone che sono con lui, oppure a cause di forza maggiore (ad es., a un allagamento provocato da un’alluvione), o alla natura della cosa (ad es., quando si tratta di oggetti deteriorabili, come fiori o frutta).

Agriturismo. L 730 5/12/1985 Si definisce agriturismo l’uso delle aziende agricole per l’ospitalità di turisti, con possibilità di praticare attività agricole. Perché l’imprenditore agricolo rimanga tale (con tutti i vantaggi offerti dalla legge), nella sua azienda la coltivazione del fondo, l’allevamento del bestiame e la silvicoltura devono essere le attività prevalenti, mentre l’agriturismo deve essere solo un’attività secondaria, svolta grazie a quella agricola. Anche questa attività è di competenza delle Regioni, che devono stabilire i soggetti abilitati, i requisiti delle attrezzature da utilizzare e degli immobili da adibire all’agriturismo. Per esercitare tale attività occorre l’autorizzazione del sindaco del luogo dove l’azienda agricola ha la sede legale.