GLOSSARIO

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Offerta pubblica di acquisto (OPA)Chi intende acquisire titoli con diritto di voto, emessi da una società italiana con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani, può rivolgersi direttamente ai possessori dei titoli offrendosi di acquistarli o di sottoscriverli (se nuovi) a un prezzo stabilito mediante un'offerta pubblica di acquisto. L'OPA può riguardare:1) le azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;2) i titoli convertibili in azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;3) i titoli rappresentativi del diritto di acquistare o sottoscrivere azioni con diritto di voto.Il corrispettivo per l'acquisto dei titoli può essere costituito da denaro (offerta pubblica di acquisto), da altri titoli (offerta pubblica di scambio) o da una combinazione di denaro e di titoli (offerta pubblica di acquisto e di scambio). Le OPA sono disciplinate dal Testo unico della finanza (d.lgs. 58/1998). In particolare, i soggetti che, a seguito di una serie di acquisti, arrivano a detenere una partecipazione superiore al 30% sono obbligati, salvo nei casi specificati dal decreto legislativo, a promuovere un'OPA sulla totalità delle azioni ordinarie (OPA totalitaria). L'offerta pubblica di acquisto deve essere promossa entro trenta giorni dall'ultimo acquisto a un prezzo non inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisiti di azioni ordinarie.Il Testo unico impone poi a chi arrivi a detenere una partecipazione superiore al 90% l'obbligo di effettuare, al prezzo fissato dalla Consob, un'OPA residuale sulla totalità delle azioni con diritto di voto in circolazione . È infine obbligato a effettuare un'OPA il soggetto che, conclusa con successo un'OPA preventiva, acquisti azioni ordinarie, anche attraverso contratti a termine, o attraverso strumenti finanziari che permettono di acquistare o sottoscrive tali azioni, in misura superiore all'1% del capitale rappresentato da azioni ordinarie. Il mancato rispetto degli obblighi di OPA previsti comporta la perdita del diritto di voto sulle azioni acquistate in eccesso rispetto ai limiti fissati e il dovere di alienazione delle stesse entro dodici mesi.I soggetti che intendono effettuare un'OPA, ne devono dare preventiva comunicazione alla Consob, allegando un documento: dopo l'accettazione di tale documento da parte della Consob e la sua pubblicazione, la società i cui titoli sono oggetto dell'OPA non può deliberare modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Inoltre, gli amministratori della società devono astenersi dal compiere azioni che possano modificare in modo significativo l'attivo o il passivo della società e non devono effettuare negoziazioni sui titoli oggetto dell'OPA.L'OPA è irrevocabile. Se, alla scadenza, i titoli depositati non raggiungono il quantitativo richiesto, l'OPA, salvo quanto espressamente previsto dall'offerente al momento della pubblicazione, è nulla. Se invece le accettazioni, che si intendono perfezionate con il deposito dei titoli e sono anch'esse irrevocabili, sono maggiori del quantitativo di titoli oggetto dell'offerta, l'offerente può trattenere tutti i titoli o precedere al riparto assegnando a tutti i sottoscrittori una stessa proporzione di titoli. La legge sull'OPA si propone di accrescere la trasparenza del mercato, aumentare la tutela dei piccoli azionisti, offrire al mercato una migliore indicazione del vero valore dell'impresa oggetto dell'OPA.
Open loopCiclo aperto, lavorazione in cui la sorveglianza e il controllo sono svolti da operatori umani.