Fusione d'azienda

La fusione d'azienda rappresenta la modalità pratica di realizzare le cosiddette concentrazioni aziendali, in quanto, nella loro versione più completa, danno luogo alla cessazione dell'individualità delle aziende preesistenti per originare un organismo aziendale che prima non esisteva. La fusione propriamente detta ha infatti luogo quando due o più aziende conferiscono il loro patrimonio per dare origine a una nuova entità giuridica. Nella versione più diffusa, invece, la fusione d'azienda avviene per incorporazione di un ramo aziendale o di un'intera azienda (detta azienda incorporata) da parte di un'altra (azienda incorporante) che continua a esistere. La differenza principale rispetto alla acquisizione/cessione d'azienda consiste nel fatto che il corrispettivo sulla base del quale viene regolato il negozio giuridico non è costituito da denaro o mezzi di pagamento (i proprietari delle aziende fuse non vengono liquidati), ma da quote del capitale della nuova azienda costituita (nel caso di fusione propriamente detta) o dell'azienda incorporante (nell'altro caso). La conseguenza più rilevante si ha quindi nella composizione della compagine societaria dell'entità giuridica che deriva dalla fusione, che vedrà unita l'iniziativa imprenditoriale di più soggetti.

Da un punto di vista legale esistono molteplici distinzioni tra le varie tipologie di fusioni e di acquisizioni; in generale, con il termine fusione si indica qualsiasi transazione che determini un'unità economica da due o più precedenti imprese. Sono state individuate varie forme di fusioni: la fusione orizzontale coinvolge due imprese che operano nello stesso settore di attività; la fusione verticale coinvolge invece le imprese che operano in diverse fasi del ciclo produttivo; le fusioni conglomerate investono le imprese impegnate in differenti settori di attività non correlati. Le fusioni conglomerate si possono ulteriormente distinguere in tre tipologie differenti: le fusioni di ampliamento di prodotto integrano le linee di produzione delle aziende; le fusioni di ampliamento del mercato geografico coinvolgono due società che operano in aree geografiche non sovrapposte; infine, le fusioni conglomerali pure hanno per oggetto attività commerciali non correlate, non classificabili come fusioni di ampliamento di mercato o di prodotto. L'integrazione tra due grandi imprese che operano in settori differenti, che appartengono a rami di attività economica non collegati e in aree geografiche diverse può essere accusata di violare i principi delle norme monopolistiche solamente a causa della sua dimensione.

Poiché i costi amministrativi, legali e le altre spese necessarie ad affrontare una causa per violazione delle norme di antitrust sono elevati, molte società, prima di intraprendere un'iniziativa in materia di M&A, vogliono assolutamente essere certe che l'iniziativa stessa non verrà impugnata dall'autorità competente.

Contabilità delle fusioni

Da un punto di vista contabile esiste un'ulteriore distinzione. Se la fusione viene trattata con il metodo dell'acquisto generalmente si intende l'acquisizione di una società di dimensione sensibilmente più ridotta che viene incorporata dall'impresa acquirente; in questo caso, l'eccesso del prezzo di acquisto delle azioni, rispetto al valore contabile, viene inserito nel bilancio della società acquirente come avviamento. Se la fusione avviene mediante l'unione di due imprese di dimensione simile, allora viene trattata con il metodo del pooling of interest: in questo caso, le rispettive identità vengono successivamente gestite in maniera relativamente autonoma. Nella contabilizzazione dell'operazione di fusione secondo il metodo della concentrazione, le attività totali dell'impresa incorporante sono costituite dalla somma delle attività totali delle due società coinvolte nell'operazione. Qualsiasi eccesso di prezzo pagato rispetto al valore contabile delle azioni dell'impresa acquisita determina direttamente una rettifica nel capitale netto dell'impresa incorporante.

Il valore del capitale dell'azienda che origina dalla fusione risulterà influenzato dalle condizioni di funzionamento del nuovo complesso aziendale: queste ultime influenzeranno in buona misura anche i criteri di valutazione da utilizzare per la redazione del bilancio di fusione.

Obiettivi delle fusioni

Le motivazioni che possono portare alla fusione d'azienda sono diverse, ma fanno sempre riferimento alle sinergie e alle economie di scala che si possono conseguire con la costituzione di realtà aziendali maggiormente in grado di cogliere opportunità di mercato, di accedere ai capitali di rischio e di credito, di investire in innovazione e ricerca. Dalla seconda metà degli anni Ottanta, soprattutto nei mercati americano e inglese, il trend di concentrazioni aziendali si è venuto a caratterizzare su alcuni settori (alimentare, automobilistico, distribuzione), mentre per altri la formula imprenditoriale vincente si è dimostrata quella della flessibilità e delle dimensioni aziendali contenute (pur in presenza dell'appartenenza a gruppi industriali rilevanti in grado di garantire alcuni benefici legati all'appartenenza a gruppi multinazionali). Infine, la fusione d'azienda può riunire imprese simili (ricercando in tal modo la dimensione più adatta per il conseguimento di costi più bassi) o imprese fra loro differenti (attuando in tal modo una riduzione del complessivo rischio di impresa, nota come diversificazione settoriale).

La disciplina delle fusioni

Il codice civile disciplina l'istituto della fusione d'azienda agli artt. 2501 e seguenti. La fusione non produce la liquidazione delle aziende fuse, bensì il loro scioglimento e la conseguente costituzione di una nuova personalità giuridica. Il primo atto ufficiale del processo di fusione è rappresentato dalla deliberazione di fusione tramite la quale i soci delle aziende interessate dichiarano il loro assenso alla fusione. La fase seguente consiste nella redazione del bilancio di fusione, dal quale, tramite opportuni criteri di valutazione, verranno rilevati sia l'avviamento attribuibile al nuovo complesso aziendale sia il rapporto di concambio, ossia il rapporto fra le quote dei capitali delle vecchie aziende e le quote della nuova (nel caso di società per azioni il rapporto di concambio indica il numero di nuove azioni che verranno assegnate per ogni vecchia azione posseduta). La fusione diventa esecutiva con l'atto di fusione, da depositare presso l'Ufficio del Registro delle imprese dove ha sede la nuova azienda: la data dell'atto di fusione è quella che segna l'estinzione delle società incorporate, la decadenza dei loro organi e la chiusura delle scritture contabili.

Se la società incorporante o la nuova costituenda risulta una società per azioni, in accomandita per azioni oppure a responsabilità limitata, allora il procedimento di fusione o di acquisizione deve avvenire mediante atto pubblico, da iscrivere nel Registro delle imprese dove risiede la società incorporante oppure la neocostituita mediante fusione.

Anziché procedere a un'incorporazione di un'altra società, una società può acquistare una parte del capitale di questa e agire quindi in qualità di holding. Per definizione, una holding possiede azioni con diritto di voto in un numero tale da garantire il controllo di una o più società. Il vantaggio di una holding risiede principalmente nel fatto che una società ha l'opportunità di acquisire il controllo di un'altra investendo molto meno di quanto sarebbe necessario per un'operazione di acquisizione.

In questi ultimi anni il rapporto di indebitamento per alcune società è aumentato sensibilmente e sono proliferate nuove forme di finanziamento; il tema tradizionale delle M&A è stato quindi ampliato allo scopo di comprendere i take over e le questioni in materia di ristrutturazione aziendale, di controllo aziendale e di cambiamenti nell'assetto proprietario delle imprese.

Tra i processi di fusioni che hanno caratterizzato gli anni più recenti si ricordano le fusioni bancarie nell'area dell'euro e, a livello internazionale, le fusioni tra imprese tradizionali e imprese Internet in vista dello sviluppo del commercio elettronico.