Lo scioglimento delle società

Per una società il termine della vita e dell'attività è lo scioglimento.

Nel caso delle società di persone, può avvenire: a) per decorso del termine (se la società è stata costituita per un tempo determinato); b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; c) per volontà di tutti i soci che deliberano lo scioglimento; d) se viene a mancare la pluralità di soci (per morte, recesso o esclusione e nel termine di sei mesi non viene ricostituita; e) per le cause previste nel contratto sociale, la cui individuazione è lasciata ai soci, al momento della costituzione della società; f) trattandosi di società commerciale, per la dichiarazione di fallimento; g) per provvedimento dell'autorità governativa (la società in nome collettivo e l'accomandita semplice); h) trattandosi di società in accomandita, se vengono a mancare tutti i soci accomandatari o tutti i soci accomandanti e se nel termine di sei mesi non si ricostituisce la duplice qualità dei soci. Verificatasi la causa di scioglimento, gli amministratori continuano ad amministrare limitatamente agli affari urgenti, fino alla nomina dei liquidatori.

Nel caso delle società di capitali, oltre che per le circostanze già ricordate in merito alle società di persone, lo scioglimento può avere luogo anche per impossibilità di funzionamento o per continua inattività dell'assemblea, e per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo che i soci decidano l'aumento del capitale o la trasformazione della società. Dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori non possono compiere alcuna nuova operazione gestionale, pena la loro responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi, e devono convocare l'assemblea per la nomina dei liquidatori (art. 2449 cod. civ.). Se causa dello scioglimento è stata una deliberazione assembleare, il suo testo deve essere depositato a cura degli amministratori nel Registro delle imprese; lo stesso vale per le delibere del consiglio di amministrazione che accertano il verificarsi di una causa di scioglimento, per la sentenza dichiarativa di fallimento, per il provvedimento dell'autorità governativa che dichiara lo scioglimento e il decreto del presidente del tribunale che accerta, su istanza dei soci, la prolungata inattività o l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.