Condizioni contrattuali

Le condizioni (o clausole) contrattuali riguardano la qualità della merce, la quantità e il prezzo (che sono considerati elementi essenziali del contratto), il tempo e luogo della consegna, i tempi e i modi del pagamento (che sono detti elementi accessori).

Quantità e qualità della merce

La quantità è indicata, a seconda delle caratteristiche della merce, in numero di pezzi, in misure di lunghezza, superficie, peso, capacità ecc. Il peso può essere netto e lordo a seconda che includa o non includa il peso dell'imballaggio (tara). Il prezzo si riferisce sempre al peso netto. La qualità è determinata univocamente facendo riferimento a cataloghi, agli usi commerciali, a una descrizione non ambigua. Se la merce consegnata risulta non corrispondente e inferiore a quella concordata, il compratore può respingerla.

Il prezzo

Il prezzo è la quantità di moneta dovuta dal compratore al venditore come corrispettivo delle merci o dei servizi acquistati. Si distinguono: 1) il prezzo unitario, cioè il corrispettivo in moneta di un'unità di prodotto (un pezzo, un metro, un chilogrammo, un'ora di lavoro ecc. ecc.); 2) il prezzo complessivo, dato dal prezzo unitario moltiplicato per la quantità. Il prezzo unitario varia, ovviamente, al variare della qualità.

Tempi e modalità di consegna

Il contratto prevede anche il tempo e il luogo di consegna della merce. In particolare, rispetto al tempo, la consegna può essere: 1) immediata (al momento della stipula del contratto); 2) pronta (entro 15 giorni) ; 3) differita (entro un certo tempo prestabilito, che può coincidere con il tempo di esecuzione in caso di prodotto su commissione, oppure con il tempo che intercorre tra la stipula del contratto e l'epoca del raccolto, quando si tratta di prodotti agricoli ancora in maturazione.

Quanto al luogo di consegna, la sua importanza deriva dal fatto che da esso dipende quanta parte delle spese di trasporto e assicurazione gravano rispettivamente sul venditore o sul compratore.

Le clausole più frequenti sono Franco magazzino venditore (le spese di trasporto e di assicurazione sono a carico del compratore) , Franco destino (le spese di trasporto e di assicurazione sono a carico del venditore) oppure in luoghi intermedi (Franco stazione partenza, Franco banchina, Franco frontiera).

Gli incoterms

La Camera di Commercio Internazionale, con sede a Parigi, raccoglie e aggiorna dal 1936 le norme al fine di consentire un'interpretazione uniforme delle clausole commerciali più frequenti. Attraverso l'uso degli incoterms (clausole commerciali internazionali) gli operatori di import-export possono evitare gli inconvenienti dovuti a possibili interpretazioni diverse dei significati attribuiti ai termini commerciali. Gli attuali incoterms sono in vigore dal 1° luglio 1990 e le clausole (nel numero di 13) sono ripartite in quattro gruppi, denominati: E, F, C e D. Del gruppo E fanno parte le clausole per la messa a disposizione della merce presso la fabbrica del venditore: EXW-franco fabbrica; al gruppo F appartengono le clausole riferite alla consegna della merce ai vettori del compratore: FOB-franco a bordo; del gruppo C fanno parte le clausole relative ai costi e ai rischi del trasporto della merce: CIF-costo, assicurazione e nolo; infine, nel gruppo D si trovano le clausole riguardanti i costi e i rischi a carico del venditore per il trasporto della merce: DEQ-reso banchina.

Gli imballaggi

Altre clausole contrattuali possono riguardare gli imballaggi, ossia gli involucri che contengono e proteggono la merce. L'imballaggio può essere gratuito (il costo relativo è stato incluso nel prezzo della merce), fatturato a parte, a rendere (in questo caso, il venditore le conserva la proprietà e il compratore si obbliga a restituirglielo entro un certo tempo), fornito dal cliente.

Condizioni di pagamento

L'ultimo elemento accessorio riguarda i termini e le modalità di pagamento. Con riguardo alla scadenza, il pagamento può essere 1) alla consegna o "pronta cassa"; 2) per contanti, cioè entro 10-20 giorni; 3) differito, cioè fissato a una data successiva alla consegna, spesso a 30, 60, 90, 120 giorni da quest'ultima (in genere, nel conteggio dei giorni, si esclude quello di partenza e si include quello di scadenza); il pagamento può essere anche frazionato: per esempio, metà per contanti, metà a 60 giorni ; 4) anticipato quando riguarda prodotti eseguiti su richiesta del compratore, con uso di materie prime di valore elevato e simili, o, comunque, quando il compratore finanzia l'attività del venditore.