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Società apparenti e cocietà di comodo

Società apparente, società che si realizza quando due o più persone, senza avere stipulato tra loro un contratto, si comportano verso i terzi come se fossero soci. Con tale comportamento ingenerano nei creditori la convinzione di agire con un'impresa collettiva, e quindi li inducono a fare affidamento sulla responsabilità solidale dei soci per le obbligazioni assunte. La normativa applicata a queste società è quella della società semplice. Al fine di tutelare la buona fede dei creditori, la giurisprudenza nega ai soci apparenti la possibilità di eccepire l'inesistenza della società, e li assoggetta a tutte le conseguenze che deriverebbero dall'effettiva esistenza della società, compresa la sottoposizione alle procedure concorsuali.

Società di comodo, espressione con la quale viene indicato il fenomeno che si verifica quando una società formalmente costituita per l'esercizio in comune di un'attività economica, in realtà non svolge attività economica alcuna, limitandosi al mero godimento dei beni che costituiscono il patrimonio della società stessa. In tal caso, nonostante la qualificazione nominale del contratto come società, secondo la legge ricorre una comunione volontaria, espressamente assoggettata dal codice civile alle norme dettate per la comunione (art. 2248). Le società di comodo vengono solitamente costituite per fruire dei vantaggi offerti dal regime giuridico cui sono assoggettati i beni che costituiscono il patrimonio delle società e al fine di interporre un soggetto tra i soci e i loro creditori personali. Nella prassi, il fenomeno, che riguarda prevalentemente società aventi oggetto immobiliare, risulta alquanto diffuso.