Concordato Stato-Chiesa

Convenzione ufficiale che regola i rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, aggiornata nel 1984 ma che trae origine dai Patti Lateranensi del 1929. I Patti, ponendo fine alla Questione Romana e all’unilateralità delle legge delle Guarentigie (1871), diedero inizio a un regime concordatario che sopravvisse alla caduta del regime fascista e che fu recepito nella Costituzione repubblicana (art. 7).
Il 18 febbraio 1984, dopo una lunga fase preparatoria iniziata nel 1976, si giunse alla stipula di un nuovo Concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sulla base della piena indipendenza e sovranità di entrambi i contraenti, ciascuno nel proprio ambito. Il nuovo Concordato, approvato dal Senato nell'agosto 1984 e definitivamente dalla Camera nel marzo 1985, si configura come un "accordo-quadro" di principi fondamentali che regolano l'indipendenza dei rispettivi ordini dello Stato e della Chiesa, individuando i capisaldi costituzionali sui quali ricostruire il sistema dei rapporti con il rinvio a ulteriori intese su specifiche questioni. I principi generali relativi alle libertà garantite sono enunciati nell’articolo 1 («La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese») e in due commi dell’articolo 2 («Comma 1 - La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica. [...] Comma 3 - È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»).
Tra i principali effetti, il Concordato ha dichiarato superato il principio della religione cattolica come religione ufficiale dello Stato, ha reso facoltativo l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole e ha fatto cadere alcune esenzioni e privilegi. In particolare: ha eliminato l’obbligo del sostentamento economico diretto dei sacerdoti da parte dello Stato, introducendo il sistema della libera contribuzione dei cittadini attraverso la destinazione dell’otto per mille della quota IRPEF; ha riconosciuto gli effetti civili del matrimonio religioso, con la possibilità tuttavia, da parte dello Stato, di riconoscere l’efficacia delle sentenze di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici; ha sottratto la nomina dei vescovi all’approvazione del governo italiano. Intese successive hanno approvato i programmi di insegnamento della religione cattolica nelle scuole (1987), specificato gli organismi coinvolti nella tutela del patrimonio culturale e religioso e le modalità della loro interazione (1996), normato l’assistenza spirituale al personale di religione cattolica della Polizia di Stato (1999).

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