Istituto per il sostentaménto del clèro

istituito con la legge 20 maggio 1985, n. 206. L'art. 21 ha stabilito che in ogni diocesi viene eretto, con decreto del vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del Codice di diritto canonico. Ogni Istituto per il sostentamento del clero provvede ad assicurare il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi. Spetta alla Conferenza Episcopale Italiana erigere l'Istituto centrale per il sostentamento del clero che ha il fine di integrare le risorse dei vari istituti.

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