Lavoratóri, Statuto dei-

insieme di regole giuridiche entrato in vigore il 20 marzo 1970 con la legge n. 300 e basato sull'equilibrio dei poteri fra rappresentanza dei lavoratori e direzione aziendale: ha come scopo l'autonomia collettiva e l'eliminazione degli ostacoli economici e sociali che, di fatto, limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. La legge si suddivide in sei titoli. Nel primo si enunciano le garanzie che assicurano ai lavoratori l'effettivo godimento dei propri diritti e della propria libertà e concernono: per il lavoratore la libertà di opinione e di contro il divieto posto al datore di lavoro d'indagare in tale campo nei confronti dei singoli dipendenti; la limitazione dell'uso di guardie giurate alla sola tutela del patrimonio aziendale; il divieto d'impianti audiovisivi per il controllo a distanza dei lavoratori; gli accertamenti sanitari e le visite personali di controllo; la regolamentazione delle sanzioni disciplinari; la libertà degli istituti di patronato di svolgere la loro attività all'interno dell'azienda; il diritto del lavoratore a rimanere nella mansione per cui è stato assunto o a passare ad altre superiori. Il secondo titolo e il terzo riconoscono la libertà di organizzazione e di azione sindacale e la costituzione all'interno dell'azienda di proprie rappresentanze (consigli di fabbrica) con la possibilità di riunirsi in assemblea, d'indire referendum e di esporre comunicati e testi; ai dirigenti sindacali d'azienda sono riconosciuti permessi retribuiti e non retribuiti; essi sono inoltre protetti da trasferimenti arbitrari. Gli altri tre titoli emanano norme sul collocamento, sulle sanzioni comminate al datore di lavoro che tenga una condotta antisindacale e disposizioni che estendono la normativa della legge anche a Enti pubblici economici.

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