Parlaménto Europèo

organo assembleare composto da 736 membri eletti a suffragio universale diretto dai cittadini degli Stati membri ogni 5 anni, dal 1979. Il Parlamento Europeo è composto rispettivamente da 99 deputati eletti dalla Germania; 72 dalla Francia, dalla Gran Bretagna e dall'Italia; 50 dalla Spagna e dalla Polonia; 33 dalla Romania; 25 dai Paesi Bassi; 22 dal Belgio, dalla Grecia, dal Portogallo, dall'Ungheria e Repubblica Ceca; 18 dalla Svezia, 17 dall'Austria e dalla Bulgaria, 13 dalla Danimarca, dalla Finlandia e dalla Slovacchia; 12 dall'Irlanda e dalla Lituania; 8 dalla Lettonia; 7 dalla Slovenia; 6 da Lussemburgo, dall'Estonia e da Cipro; 5 da Malta. Esso designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza composto da 14 vicepresidenti e stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che lo compongono. Il Parlamento Europeo si riunisce una settimana al mese. Nell'intervallo fra le sessioni mensili, due settimane sono riservate alle riunioni delle commissioni parlamentari (18) e la terza alla riunione dei gruppi politici (8). Sedi del Parlamento Europeo sono Strasburgo e Bruxelles. Per quanto la partecipazione al voto sia stata sempre scarsa, gettando qualche dubbio sulla rappresentatività degli eurodeputati, le elezioni hanno fatto progressivamente emergere il Parlamento Europeo come unica istituzione dotata di legittimità democratica dell'Unione europea. Di conseguenza al centro del dibattito degli ultimi anni è stato l'ampliamento dei suoi poteri, definiti dai trattati comunitari così come modificati dall'Atto unico europeo del 1987 e dal Trattato di Maastricht del 1992 (istitutivo dell'Unione Europea). Già il Trattato di Amsterdam del 1997 (entrato in vigore nel 1999), modificando quello di Maastricht, accresceva le competenze del Parlamento Europeo facendone, per tutto ciò che concerne l'elaborazione di regole comuni, il controllore della Commissione delle Comunità europee (o Commissione europea) e il colegislatore dell'Unione insieme al Consiglio europeo. Il Parlamento Europeo ha i seguenti poteri: a) potere di controllo politico sull'attività della Commissione; è solo al Parlamento Europeo che la Commissione deve rendere conto dei suoi atti; b) potere decisionale sulle spese “non obbligatorie” (pari al 27,5% del bilancio 1989) quelle cioè relative ai cosiddetti fondi strutturali e al funzionamento delle istituzioni; c) potere di respingere il progetto di bilancio comunitario presentato dal Consiglio CE; d) potere di elaborare progetti di regolamentazione intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri; e) potere legislativo. Questo viene esercitato a seconda delle materie secondo due distinte procedure. La prima di queste è la codecisione secondo cui il Parlamento Europeo ha diritto di veto sui progetti del Consiglio europeo in materia di adesione e associazione di Stati, di reti transeuropee, mutuo riconoscimento dei diplomi di studio, sanità pubblica, azioni di sviluppo culturale, libera circolazione dei lavoratori, messa in opera del mercato unico, protezione dei consumatori, educazione, programmi quadro di ricerca e protezione dell'ambiente. La seconda procedura legislativa alla quale il Parlamento Europeo partecipa è detta di consultazione o cooperazione. Il Consiglio CE su proposta della Commissione CE e previo parere del Parlamento Europeo, definisce una posizione comune che viene sottoposta all'esame del Parlamento Europeo il quale entro tre mesi può aderirvi, respingerla o emendarla. Entro un mese la Commissione adotta o meno gli emendamenti del Parlamento Europeo. Il Consiglio procede a una seconda lettura e deve pronunciarsi all'unanimità nel caso di rigetto del Parlamento Europeo, a maggioranza qualificata se gli emendamenti del Parlamento Europeo sono stati accolti dalla Commissione e all'unanimità se la Commissione non vi ha aderito. In assenza di una decisione del Consiglio entro 3 mesi la proposta della Commissione è considerata non adottata. La procedura di cooperazione è prevista nelle materie relative al libero stabilimento dei non salariati, alla libera circolazione dei lavoratori, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, al mutuo riconoscimento dei diplomi, alla sanità e sicurezza dei lavoratori, agli aiuti in favore delle regioni europee sottosviluppate, ai fondi sociali europei, alla formazione professionale, all'aiuto ai Paesi terzi in via di sviluppo, alla sanità e sicurezza dei lavoratori e ai trasporti.

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