Lessico

sm. [sec. XIV; dal latino abusus]. Uso cattivo, illecito, esagerato o arbitrario di qualche cosa: introdurre, levare, correggere un abuso; abuso di liquori, del fumo; abuso del proprio diritto.

Diritto civile

Abuso dell'immagine altrui: quando l'immagine di una persona o di uno stretto parente sia stata pubblicata o esposta fuori dei casi consentiti per cui ne derivi pregiudizio al decoro o alla reputazione, si può chiedere che l'autorità giudiziaria faccia cessare l'abuso, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Diritto penale

A) Abuso di autorità, reato del pubblico ufficiale che sottoponga l'arrestato o il detenuto, a lui affidato in esecuzione di un provvedimento dell'autorità, a misure di rigore non consentite dalla legge. Nel diritto militare penale, è il reato di chi assume un comando militare arbitrariamente o usa violenza contro un inferiore o un prigioniero di guerra. B) Abuso di credulità popolare, reato commesso da chiunque cerchi di abusare della credulità popolare pubblicamente e mediante impostura; è punito, se dal fatto può derivare turbamento per l'ordine pubblico, con l'arresto o con un'ammenda (art. 661 del Codice Penale). C) Abuso di foglio in bianco, reato commesso da chi riempie un foglio firmato in bianco con un atto diverso da quello per il quale era autorizzato od obbligato. La pena prevista dal Codice Penale italiano è quella della reclusione nell'ipotesi di atto privato ed è pari a quella prevista per il reato di falso se l'agente è pubblico ufficiale e agisce in tale veste. D) Abuso di mezzi di correzione e di disciplina. L'uso di mezzi leciti di correzione o di disciplina, se eccessivo e comportante pericolo per l'incolumità individuale delle persone sottoposte ad autorità, costituisce reato punito con la reclusione. Se ne deriva una lesione personale, l'agente risponde di tale reato; se ne deriva la morte, il periodo di reclusione è maggiorato. E) Abuso d’ufficio, reato commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, violando norme di legge o di regolamento, od omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, procura con intenzione a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca a terzi un danno ingiusto (art. 323 del Codice Penale). In base alla legge n. 234 del 16 luglio 1997, il reato di abuso d'ufficio, la cui configurabilità è prevista, da parte del legislatore, solo al verificarsi di un evento di danno, viene punito a titolo di dolo generico, risultando non più rilevanti penalmente le ipotesi di dolo eventuale (la pena prevista per la fattispecie in esame è la reclusione).

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