armistìzio

sm. [sec. XVIII; dal latino moderno armistitium, composto di arma+stare, sul modello di solstitium, ecc.]. Accordo fra Stati belligeranti che sospende in modo totale o parziale, a tempo determinato o indeterminato, le ostilità. Essendo l'armistizio una convenzione militare, la sua stipulazione è di competenza dei comandi militari. La legge italiana di guerra, nel sancire che la persona firmataria dell'armistizio deve essere munita dei poteri necessari da parte del Comando Supremo, stabilisce altresì gli elementi essenziali dell'armistizio: tempo della sua entrata in vigore; durata; movimenti consentiti alle forze armate; regolamentazione dei rapporti fra queste e le popolazioni civili; approvvigionamenti, rifornimenti, uso di mezzi di comunicazione e di trasporto. L'armistizio non significa cessazione dello stato di guerra, per cui sussistono sempre i diritti e i doveri dei belligeranti e dei neutrali, e rimangono in vigore la legge penale militare di guerra e l'esercizio della giurisdizione militare di guerra, salvo le eccezioni concesse con decreto proprio dal presidente della Repubblica.

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