asse ecclesiàstico

espressione con cui si designano i beni ecclesiastici nella legge piemontese e in quella italiana, che, dal 1865 al 1929, furono ripetutamente soggetti a soppressione (legge 29 maggio 1855, n. 878, ma specialmente quella del 7 luglio 1866, n. 1096). Le leggi colpirono gli enti ecclesiastici non indispensabili al culto, privandoli della personalità giuridica e devolvendo i loro beni al pubblico demanio in cambio di una rendita per assicurare ai religiosi degli enti soppressi un vitalizio e attribuendo il resto della rendita per tre quarti allo Stato e per un quarto ai comuni. Furono così convertiti in rendita i beni dei religiosi, delle chiese, delle diocesi, dei seminari, a eccezione degli edifici necessari al funzionamento degli enti. Sfuggirono invece alla conversione in rendita le prebende parrocchiali. Successivamente con il Concordato stipulato in Laterano l'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e il governo italiano rientrarono in vigore: il riconoscimento degli enti ecclesiastici sia regolari sia secolari, la non ingerenza dello Stato nell'amministrazione degli enti ecclesiastici, la rinuncia da parte dello Stato a convertire in rendita i beni immobili ecclesiastici. In cambio la Santa Sede ha condonato tutti i suoi crediti ai possessori di antichi beni ecclesiastici. Con l'accordo del 18 febbraio 1984 lo Stato italiano e la Santa Sede hanno apportato profonde modifiche al Concordato del 1929. La legge 20 maggio 1985, n. 222, in esecuzione dell'accordo, dispone infatti l'erezione dell'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del nuovo Codice Canonico (1987), nonché quella dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero che ha il fine di integrare le risorse degli istituti diocesani. Tali istituti acquistano personalità giuridica civile con la pubblicazione del decreto del ministro dell'Interno. Il decreto contestualmente estingue gli istituti della mensa vescovile, dei benefici capitolari, parrocchiali e vicariali esistenti nella diocesi trasferendone di diritto i patrimoni ai nuovi istituti per il sostentamento del clero che provvedono ad assicurare il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio nella diocesi.

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