Lessico

(ant. benefìzio) sm. [sec. XIII; dal latino beneficíum]. Qualunque opera rivolta a procurare ad altri un bene o un vantaggio: colmare di beneficio; immemore dei benefici ricevuti. Per estensione, utilità, sollievo; favore, profitto: trarre beneficio dal clima marino; destinare gl'incassi dello spettacolo a beneficio dell'istituto per ciechi. In senso fig., con riferimento all'accezione giuridica dei benefici di inventario: accogliere con beneficio d'inventario, riservandosi un giudizio diverso (riferito a voci, opinioni, richieste, ecc.). § In economia, Beneficio fondiario, reddito del proprietario fondiario, o, in altri termini, prezzo d'uso del capitale fondiario. Il beneficio fondiario è concettualmente costituito da due elementi, rendita e interesse, che corrispondono alle due componenti del capitale fondiario: la nuda terra e i miglioramenti fondiari, cioè i capitali stabilmente investiti in essa.

Diritto

Nel diritto romano, atto di carattere normativo o amministrativo, arrecante vantaggi a uno o più soggetti. In epoca giustinianea il termine servì a indicare vantaggi concessi, a richiesta dell'interessato, a chiunque si trovasse in una determinata situazione giuridica. Beneficio della competenza, espressione coniata dai commentatori medievali per indicare la limitazione dell'ammontare della condanna pecuniaria alle possibilità patrimoniali del convenuto (id quod facere potest), nell'ipotesi che egli si trovi in una particolare situazione giuridica: così il socio nei confronti degli altri soci, il patrono rispetto al liberto, i coniugi nei loro rispettivi confronti. Beneficio della divisione, espressione usata per indicare il privilegio concesso da un rescritto di Adriano al fideiussore solvibile che, in presenza di più garanti, venga convenuto dal creditore per l'intero. Nell'ipotesi, il fideiussore può ottenere, probabilmente mediante un'eccezione (exceptio), che il creditore proceda nei confronti di tutti i fideiussori solvibili. Beneficio di escussione, espressione medievale per indicare la facoltà, riconosciuta da Giustiniano al fideiussore convenuto in giudizio, di chiedere al creditore garantito la preventiva escussione del debitore principale. Sotto questo profilo si ritrova anche nel diritto moderno. Beneficio d'inventario, istituto di diritto successorio introdotto da Giustiniano e promosso a favore dell'erede allo scopo di evitare la confusione fra il patrimonio di questi e quello del defunto e, conseguentemente, la responsabilità illimitata dell'erede stesso per le obbligazioni del suo dante causa. Quest'istituto è tuttora vigente nel diritto moderno, sostanzialmente con gli stessi caratteri, e fa sì che il chiamato all'eredità, pur non perdendo i propri diritti successori, limiti la propria responsabilità per le obbligazioni del de cuius fino alla concorrenza dell'attivo dell'asse ereditario. L'accettazione con beneficio d'inventario è obbligatoria, secondo la legge italiana, per gli incapaci e per le persone giuridiche. Beneficio della separazione, privilegio concesso dal pretore al servo istituito erede cum libertate, al fine di far salvi i guadagni successivi all'acquisto della libertà; a tal fine, i creditori ereditari dovevano soddisfarsi sul solo patrimonio ereditario. Beneficio del termine: la legge considera il termine concesso al debitore per adempiere a un'obbligazione come un vantaggio a suo favore. Tuttavia, tale beneficio può essere perduto dal debitore quando esista un pericolo che minacci il soddisfacimento del credito, come per esempio per sopraggiunta insolvenza del debitore stesso (fallimento), per diminuzione o mancata prestazione delle garanzie pattuite. In tali casi si parla di perdita del beneficio del termine. Beneficio di legge: in diritto penale s'intendono con tale espressione tutte quelle circostanze di fatto e di diritto (circostanze attenuanti, amnistie, condoni) che possono limitare o annullare la responsabilità penale dell'imputato.

Diritto canonico: storia dei benefici ecclesiastici

Beneficio ecclesiastico, “ente giuridico, costituito o eretto in perpetuo dall'autorità ecclesiastica, composto di un ufficio sacro e del diritto di percepire i redditi della dote, spettanti all'ufficio”. La “dote” può essere rappresentata anche da beni non immobili (titoli, congrue, assegni, ecc.). Il beneficio ecclesiastico è indissolubilmente legato a un ufficio e le norme che ne regolano il conferimento o la perdita regolano egualmente il conferimento o la perdita di un ufficio ecclesiastico. I benefici possono essere concistoriali (o maggiori), creati, mutati e soppressi solo dal papa e da lui conferiti in concistoro, e non concistoriali, creati e conferiti dai vescovi. Sono secolari o religiosi se i destinatari sono del clero secolare o religioso; duplici o residenziali e semplici o non residenziali, secondo che sia o non sia vincolante la residenza nella sede del beneficio. Sono manuali, temporali o amovibili e perpetui o inamovibili secondo le caratteristiche del conferimento; curati o non curati se vi è o non vi è cura d'anime. § I primi benefici ecclesiastici si formarono attorno alla cattedrale ed erano amministrati dal vescovo. Essi erano impiegati per il vescovo, per il clero, per i poveri e per la costruzione e la manutenzione degli edifici ecclesiastici. Un'amministrazione indipendente dal vescovo ebbero i benefici delle grandi fondazioni monastiche, nelle quali il capo del monastero era responsabile non solo dei monaci, ma anche del patrimonio. In processo di tempo il monastero diede vita a sottocentri (chiesa e battistero, cimitero, luogo di abitazione per il clero locale) che si formarono un proprio patrimonio proporzionato ai loro bisogni. Un secondo momento della costituzione dei benefici avvenne con la divisione del patrimonio comune in una parte a esclusivo godimento del vescovo e in un'altra per il clero. Lo stesso avvenne per l'abate e i monaci nei monasteri; più tardi la mensa vescovile venne essa stessa frazionata per provvedere al servizio religioso nei santuari e per l'erezione di ospedali. Si cercò di far vivere il clero in comune, ma non si riuscì a impedire che il reddito comune venisse frazionato fra i singoli componenti la comunità a seconda del loro grado. In processo di tempo il frazionamento toccò lo stesso patrimonio e si formarono così le prebende con amministrazione separata. Il fenomeno, in tempi e modi diversi, divenne generale. Si costituirono nuovi patrimoni per l'erezione di nuove parrocchie, di istituti destinati ad aiutare le popolazioni, ecc. Frutto di donazioni personali, questi patrimoni quasi mai coincidevano con le vere esigenze del servizio religioso. Questo ordinamento patrimoniale ecclesiastico, lasciato alla spontaneità dei donatori, portò a una profonda sperequazione, che minava alla radice stessa il carattere spirituale del beneficio, per cui la Chiesa intervenne energicamente nella lotta per le Investiture e con la legislazione delle Decretali, strappando il beneficio al tentativo di laicizzazione da parte del potere temporale per conservargli il suo carattere sacro, quello che ancora mantiene con più serena sicurezza per la netta divisione tra poteri temporale e spirituale.

Diritto canonico: il concetto di beneficio vacante

Beneficio vacante, quando un beneficio è privo del titolare dell'ufficio sacro a cui il beneficio è connesso. La vacanza avviene: per morte del titolare; per rinuncia volontaria; per fatti che comportino la rinuncia al beneficio (per esempio la professione religiosa di un sacerdote secolare); per privazione del beneficio (ipso iure per una colpa prevista dal codice canonico o per atto del legittimo superiore); per amozione; per dimissioni; per trasferimento del titolare. Nel periodo della vacanza l'autorità competente deve provvedere alla nomina di un amministratore interinale per il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione; a detto amministratore compete solo un compenso per la propria opera. Con il concordato tra la Santa Sede e l'Italia questa ha rinunciato alle prerogative sovrane del suo patronato sui benefici.

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