civile

Indice

Lessico

agg. [sec. XIII; dal latino cīvīlis].

1) Proprio del cittadino in quanto appartenente a uno Stato: doveri civile; morte civile, perdita dei diritti civili; guerra civile, tra i cittadini di uno stesso Paese; stato civile, la condizione di ogni cittadino nei confronti dello Stato per quanto riguarda la nascita, il matrimonio, ecc.; ufficio di stato civile, quello che tiene i registri con la condizione civile di ogni cittadino; medaglia al valor civile, attribuita a un cittadino che abbia compiuto un atto coraggioso nei confronti di un altro cittadino o di un'intera comunità; diritto civile, che concerne i rapporti privati.

2) Che riguarda la condizione di cittadino in contrapposizione a quella ecclesiastica o militare (anche come sm.: i civili): autorità civile; in abiti civili; funerale civile, senza riti religiosi; architettura civile, che si occupa della costruzione di edifici a uso dei privati cittadini; anno civile, di 365,2422 giorni; si approssima per difetto negli anni comuni e per eccesso in quelli bisestili.

3) Con accezione specifica, in edilizia, intonaco civile, particolare tipo di intonaco usato in genere per finiture esterne.

4) Che si comporta con cortesia, che mostra buona educazione: in quella situazione il suo comportamento è stato civile.

5) Che ha raggiunto un elevato grado di civiltà.

Diritto

Può essere inteso come termine di contrapposizione ad altri ordinamenti giuridici (per esempio diritto canonico) o a legislazioni particolari (per esempio diritto militare) per indicare cioè la normativa comune alla generalità dei cittadini; ovvero – ed è l'uso più ampio – come sinonimo di diritto privato nella generale distinzione dal diritto pubblico. Tale dualismo si rinviene già nel diritto romano: Ius publicum est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem (Ulpiano). La distinzione praticamente scompare nell'età di mezzo e riappare nei tempi moderni, pur con accezioni diverse; per coloro che assumono come base i soggetti a cui le norme si riferiscono, si avrebbe diritto pubblico se il destinatario delle norme stesse fosse lo Stato, privato se fossero le singole persone. Altri trascurano, invece, i soggetti per esaminare i rapporti che le norme regolano e definiscono pubblici quelli in cui un soggetto è dotato di una supremazia nei confronti degli altri, privati quelli che si svolgono su un piano paritetico. Il giurista S. Romano, con maggiore sottigliezza, puntalizza che "il diritto pubblico è la sfera di un ordinamento di un Ente in dipendenza dall'Ente stesso considerato nella sua unità o nei suoi elementi che hanno un'autonomia soltanto funzionale, mentre il diritto privato è quella parte dell'ordinamento che lo stesso diritto pubblico, limitandosi, riserva alle autonomie meramente lecite”. Nella pratica, il diritto civile viene tradizionalmente ripartito nelle seguenti materie: delle persone e della famiglia; delle successioni; della proprietà e altri diritti reali; delle obbligazioni; del lavoro; della tutela dei diritti.

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