emancipazióne

Indice

Definizione

sf. [sec. XIV; dal latino emancipatío-ōnis]. Atto ed effetto dell'emancipare e dell'emanciparsi; emancipazione della donna, progressiva acquisizione, da parte della donna, della parità di diritti con l'uomo.

Diritto romano

Atto del pater familias per liberare il proprio figlio dalla sua potestà e renderlo autonomo e capace di esercitare i propri diritti. Secondo le XII Tavole un pater familias perdeva la patria potestas se avesse effettuato per tre volte la vendita, reale o fittizia, del proprio figlio; quest'ultimo poteva esercitare i suoi diritti con una triplice mancipatio tra il pater e un terzo fiduciario. Per le figlie o i nipoti era sufficiente una sola mancipatio. Nel 502 d. C., l'imperatore Anastasio dispose che l'emancipazione potesse avvenire anche con un rescritto imperiale. Giustiniano abolì l'antica forma e rese possibile l'emancipazione mediante dichiarazione resa al funzionario imperiale, col consenso dell'emancipando, a meno che non fosse un infante.

Diritto moderno

Prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia, tale istituto riconosceva al minore una limitata capacità di agire. Poteva essere di diritto se conseguita dall'uomo e dalla donna, minori, contraenti matrimonio; giudiziale se conseguita con provvedimento del giudice tutelare, il quale poteva concederla a un minore che avesse compiuto i diciotto anni. Attualmente essendo stato abbassato a diciotto anni il raggiungimento della maggiore età, tali norme sono state abrogate. L'emancipazione può essere conseguita solo dal minore che venga ammesso dal tribunale a contrarre matrimonio prima del compimento del diciottesimo anno (art. 84 Codice Civile). In tal caso il minore è emancipato di diritto (art. 390 Codice Civile). Con l'emancipazione il minore acquista la capacità di compiere atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione; per quelli di straordinaria amministrazione egli è assistito da un curatore, nominato dal giudice; tuttavia per tali atti è sempre necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Il curatore del minore emancipato, al pari del curatore dell'inabilitato, non ha la rappresentanza del soggetto incapace parzialmente; infatti, il minore emancipato ha la capacità di agire parzialmente, e solo per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere assistito dal curatore. Il soggetto che deve manifestare la volontà è, pertanto, lo stesso minore, il quale deve ottenere il consenso del curatore, ma costui non può sostituirsi al soggetto parzialmente incapace non avendo la rappresentanza legale dell'emancipato. Conseguentemente il diritto di proporre impugnazione avverso certi atti spetta solo al minore emancipato e non al curatore, il quale potrebbe agire in un eventuale giudizio solo in nome proprio per tutelare un diritto altrui, e cioè quale sostituto processuale, il che non appare possibile, in quanto i casi di sostituzione processuale sono indicati tassativamente dalla legge. Nel caso di vendita di beni dell'emancipato, il consenso viene dato con decreto del tribunale, sentito il parere del giudice tutelare. Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale, previa autorizzazione del tribunale, e sentito il parere del giudice tutelare e del curatore (art. 394 Codice Civile). L'emancipazione può essere revocata dal giudice tutelare quando sia dimostrata l'evidente incapacità dell'emancipato ad amministrare. I provvedimenti con i quali viene (concessa o) revocata l'emancipazione devono essere iscritti a cura del cancelliere in apposito registro e comunicati entro dieci giorni dalla loro emanazione all'ufficiale dello stato civile, che l'annota in margine all'atto di nascita dell'emancipato.

Atti di emancipazione cattolica

Atti con cui i cattolici inglesi e irlandesi fin dall'epoca dello scisma anglicano del sec. XVI tentarono di sottrarsi alle vessazioni di cui erano vittime: nel 1791 i cattolici furono ammessi ad alcuni posti nelle professioni legali e militari; nel 1793 i cattolici irlandesi ottennero il diritto di voto e l'ammissione all'università e alle professioni. Nel 1823 Daniel O'Connell costituì la Catholic Association, che aveva come scopo la sicurezza e l'emancipazione totale dei cattolici. Nel 1829 il Roman Catholic Relief Act rimuoveva quasi tutte le rimanenti restrizioni e ammetteva i cattolici alla maggior parte degli uffici pubblici. Le ultime restrizioni caddero con l'Atto del 1926. Permane l'impossibilità di essere cattolico per il re (o regina) d'Inghilterra, e per gli uffici di reggente, lord cancelliere, custode del grande sigillo.

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