fabbricazióne

sf. [sec. XIV; da fabbricare]. Atto ed effetto del fabbricare. Anche il modo in cui una cosa è fabbricata.Imposta di fabbricazione, imposta indiretta che colpisce determinati prodotti industriali all'atto della loro produzione. Le imposte di fabbricazione furono introdotte nel sistema tributario italiano con legge 3 luglio 1864, n. 1827. In origine erano colpite la birra e le acque gassate ma da allora il numero di tali imposte aumentò continuamente. Si prestano meglio a essere colpiti dall'imposta i beni la cui produzione è accentrata e per i quali l'accertamento del tributo è più facile e meno oneroso. Soggetto passivo dell'imposta è il produttore, ma in realtà l'onere grava sul consumatore a causa del fenomeno di traslazione che aumenta il prezzo di vendita. La legge italiana colpisce gli spiriti, destinati a usi voluttuari, bevande, profumi, e inoltre oli minerali, zucchero, glucosio, maltosio e materie zuccherine, filati di fibre tessili, surrogati del caffè, oli di semi, margarina, gas petroliferi e metano, ecc. Le aliquote di tale imposta si diversificano in relazione alle condizioni della produzione e del consumo e sono pertanto soggette a frequenti e sensibili variazioni. Sgravi parziali e totali sono previsti quando la merce è destinata all'esportazione. Numerose innovazioni in materia, consistenti in abolizione di vari tipi di imposte di fabbricazione, sono state stabilite con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che ha introdotto l'IVA.

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