factoring

s. angloamericano [da to factor, fungere da agente] usato in italiano come sm. Contratto a prestazioni corrispettive di origine statunitense riconducibile allo schema della cessione del credito, non rientrante in una fattispecie legale codificata dal legislatore italiano. Le parti contraenti sono ambedue imprese delle quali una cede globalmente i propri crediti, anche futuri, a una società di factoring per ottenerne in cambio una serie di servizi di gestione, di garanzia e di finanziamento. I crediti commerciali non ancora esigibili vengono ceduti al factor il quale si assume il compito della loro riscossione oltre alla garanzia del buon esito di questa in caso di insolvenza del debitore dell'impresa che ha contratto il factoring. A fronte della cessione del credito il factor può: corrispondere un anticipo, generalmente parziale, al momento della cessione del credito, nel qual caso si ha il conventional factoring; corrispondere l'intero importo del credito, detratte le commissioni pattuite, alla data di scadenza e indipendentemente dall'avvenuto incasso, nel qual caso si ha il maturity factoring. L'impresa che si rivolge al factor risparmia sui servizi prestati, mentre il factor lucra i compensi pattuiti in percentuale oltre agli interessi sulle anticipazioni versate al cliente.

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