farmacìa

Indice

Lessico

sf. [sec. XVI; dal greco pharmakéia, uso di medicamenti].

1) Tecnica di preparare i farmaci seguendo le norme della farmacopea.

2) Il luogo, laboratorio o negozio, nel quale sono preparati e venduti i medicinali .

Cenni storici

In origine l'arte di preparare i farmaci era esercitata dallo stesso medico che curava i malati ed era spesso frutto dell'esperienza del singolo, fatta eccezione per certi farmaci ormai noti e riconosciuti; nel Medioevo la farmacia ebbe il suo campo di ricerca e di sviluppo nei monasteri e le due figure di medico e farmacista rimasero ancora unite. A separare le due funzioni fu la Scuola Salernitana, dando al ramo farmaceutico un notevole impulso. Federico II, nelle sue terre, diede alla professione del farmacista una prima codificazione, proibendo ogni rapporto fra medico e farmacista, limitando il numero delle farmacie, esigendo l'autorizzazione di un collegio di medici da chi intendeva professare la farmaceutica e dando regole precise per conservare i farmaci. Nell'età moderna la maggiore conoscenza della botanica e lo studio della chimica diedero alla farmaceutica un carattere seriamente scientifico; in età contemporanea la farmacia è qualificata come un servizio sociale e indirizzata a questo fine da un'opportuna regolamentazione.

Diritto

La legge interviene a disciplinare la sua apertura, esercizio e trasferimento. La materia è regolata dalla legge n. 475 del 2 aprile 1968 e dalla legge n. 362 dell'8 novembre 1991. L'autorizzazione ad aprire una farmacia è rilasciata con provvedimento dell'autorità sanitaria competente per territorio. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 5000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4000 abitanti negli altri comuni. Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato a una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque tale da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La titolarità dell'esercizio di una farmacia privata è riservata a persone fisiche, a società di persone o cooperative a responsabilità limitata. La gestione delle farmacie è riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia. Il titolare è responsabile del servizio che deve assumere a norma dei regolamenti; ogni sostituzione temporanea deve essere comunicata all'unità sanitaria locale competente per territorio e il sostituto deve essere farmacista iscritto all'ordine e può essere autorizzata per: infermità, gravi motivi familiari, gravidanza, allattamento, adozione di minori, servizio militare, chiamata a funzioni pubbliche elettive, ferie. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio della farmacia è consentito dopo che siano decorsi 3 anni dal rilascio dell'autorizzazione. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome. Chi apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza autorizzazione è punito con l'arresto fino a un mese e con un'ammenda da 5 a 10 milioni di lire. Alla sanzione si accompagna l'immediata chiusura della farmacia.

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