fas (diritto)

s. neutro latino. La legge divina, in contrapposizione allo ius o legge umana. Gli studiosi moderni ritengono che per l'epoca più antica anche lo ius avesse un carattere religioso. Anche quando lo ius si presenta come un complesso di norme giuridiche, si parla ancora di “giorni fasti”, per indicare quelli riservati all'amministrazione della giustizia, e di nefas (nefandità), per indicare un atto sacrilego e osceno. Anche il fas e il nefas, dunque, hanno ancora una qualche importanza nell'ordinamento giuridico romano di epoca storica.

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