importazióne

sf. [sec. XIX; da importare2]. Atto con cui le merci estere entrano nel mercato interno di uno Stato; l'insieme dei prodotti importati. § In origine il concetto d'importazione riguardava solo le merci in arrivo nei porti nazionali, in seguito comprese anche quelle pervenute attraverso la frontiera terrestre. Nella contabilità nazionale sono rappresentate dagli esborsi sostenuti per le merci pervenute dall'estero in un dato periodo e dai servizi forniti ai residenti dai non residenti. Nel conto consolidato della produzione nazionale e in quello col resto del mondo si aggiungono alle importazioni di merci e servizi i redditi guadagnati dai fattori della produzione non residenti. La merce entrata nel territorio nazionale è sottoposta all'adempimento di una serie di formalità fiscali, merceologiche e valutarie. Le merci, infatti, possono essere liberamente ammesse nei depositi franchi, nelle zone franche e nei punti franchi, considerati a tutti gli effetti fiscali fuori della linea doganale. Dal punto di vista della loro regolamentazione le importazioni si distinguono in: definitive, per le quali è necessario sostenere vari oneri doganali e adempiere le necessarie formalità; temporanee, riguardanti merci che saranno riesportate tali e quali o dopo essere state lavorate parzialmente dalle industrie nazionali. Come regola generale ai residenti è vietato importare merci senza l'autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive, ma tale divieto è derogabile. I provvedimenti di deroga, riferiti sempre al tipo di operazione e non al tipo di merce, possono avere un contenuto generale o particolare. Nel caso più generale, quando non è richiesta l'autorizzazione ministeriale e l'operazione può essere compiuta tramite gli uffici doganali, si hanno le importazioni a dogana. Se il provvedimento di deroga ha un contenuto particolare, si hanno le importazioni a licenza, per le quali, su richiesta degli interessati, è rilasciata un'autorizzazione ministeriale. Al fine di promuovere l'ampliamento progressivo delle condizioni di libero commercio a livello mondiale è stato costituito nel 1995 il W.T.O., che svolge un ruolo determinante nella rimozione delle principali barriere al libero commercio dei beni e servizi. Per quanto riguarda il traffico intracomunitario europeo l'art. 30 del Trattato CEE, firmato a Roma nel 1957, dispone che sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione di merci, nonché qualsiasi misura avente un effetto equivalente. In seguito l'unione doganale è andata consolidandosi per giungere nei primi anni Novanta all'entrata in vigore del mercato interno che garantisce libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali e l'abolizione della riscossione da parte delle dogane delle imposte sui consumi e dell'IVA tra gli Stati membri. Nel 1994 è entrato infine in vigore il codice doganale, che riunisce in un testo unico tutta la legislazione doganale comunitaria e fornisce un quadro per le procedure comunitarie all'importazione e all'esportazione.

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