insurrezióne

sf. [sec. XVII; dal latino tardo insurrectío-ōnis]. Ribellione collettiva contro un'autorità. In particolare, rivolta armata con la quale un gruppo di cittadini (insorti), organizzati in esercito, si propone di modificare con la forza la situazione politica di un Paese, sostituendo al governo legittimo un nuovo governo. Si differenzia dalla ribellione proprio perché tende a sostituire con le armi a una organizzazione un'altra organizzazione. In ambito internazionale, il governo insorto tende, una volta conseguita la vittoria, a ottenere il riconoscimento degli altri Stati. La Convenzione di Ginevra del 1949 impegna le parti in conflitto armato al rispetto delle regole fondamentali nel trattamento dei prigionieri e dei feriti. La legge penale italiana (art. 284 Codice Penale) punisce con l'ergastolo chi promuova un'insurrezione contro i poteri dello Stato, se l'insurrezione non avviene; la stessa pena è prevista, qualora l'insurrezione si verifichi, contro i capi e i promotori mentre i partecipanti sono puniti con la reclusione da 3 a 15 anni.

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