introductio causae

loc. latino (propr. introduzione della causa). Libello in cui l'attore espone al giudice l'oggetto della controversia, instando per la definizione della medesima. Il giudice, constatata la propria competenza e la capacità processuale dell'attore, deve accogliere il libello, procedendo alla citazione del convenuto, ovvero respingerlo, esponendo le cause del rigetto.

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