istituzióne

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sf. [sec. XIV; dal latino institutío-ōnis, regola, consuetudine, istruzione].

1) Atto o insieme di atti con cui si istituisce qualche cosa: istituzione di una borsa di studio, di un ordine religioso, di una biblioteca. Nell'uso giuridico, nomina, designazione: istituzione di un erede.

2) Ciò che è stato istituito come regola di comportamento o come organizzazione concreta. In particolare: A) norma, consuetudine a cui la tradizione di un popolo ha dato valore di legge: l'istituzione del matrimonio. Quindi, ciascuno degli ordinamenti giuridici fondamentali su cui è fondato un sistema politico: rispettare, rinnegare le istituzioni. B) Organismo rivolto al perseguimento di determinati scopi pratici e sociali; ente, istituto: una benemerita istituzione culturale. Anche qualsiasi tipo di convivenza sociale sottoposta a una determinata regolazione legislativa: istituzione gerarchica, egualitaria; istituzione totale. § Istituzioni scolastiche, istituzioni formative il cui centro è costituito dal bisogno fondamentale della socializzazione. L'educazione non comprende l'intera socializzazione, ma soltanto i suoi aspetti formalizzati e istituzionalizzati. La scienza che studia le istituzioni scolastiche è la sociologia dell'educazione. § Istituzioni totali, spazi di segregazione – seppure diversamente organizzata e a differente livello di coercitività – rispetto al più vasto sistema sociale. Rientrano in questa categoria luoghi di tutela per individui non pericolosi (orfanotrofi, gerontocomi) o portatori di vari tipi di infermità (sanatori, lebbrosari, ma anche ospedali psichiatrici); spazi di reclusione per individui sottoposti a sanzione o vigilanza (carceri, campi di concentramento) e anche strutture specializzate (navi, collegi, caserme, conventi, ecc.) caratterizzate comunque da vita comunitaria, organizzazione gerarchica accentuata e centralizzazione dell'autorità. Negli anni Sessanta e Settanta, gli studi di autori come M. Foucault, E. Goffman e, in Italia, F. Basaglia, evidenziando le funzioni latenti di controllo sociale e, con esse, l'intrinseca violenza esercitata da tali istituzioni sugli individui, hanno ispirato in numerosi Paesi democratici un vasto movimento per l'umanizzazione, la riduzione e l'abolizione di molti tipi di istituzioni totali.

3) Ant., formazione culturale, istruzione. Più comunemente al pl., i principi, gli elementi fondamentali di una data disciplina, specialmente di quella giuridica: istituzioni di diritto romano. § Per il diritto, l'istituziono è un sistema in cui trovano equilibrio norme giuridiche e libero consenso nell'unità dell'intento da perseguire. Così concepita l'istituzione ha riflessi sociali diretti in quanto acquista il significato di stretto rapporto tra diritto e società, che rimangono uniti fino al raggiungimento del fine anche con il mutare delle persone, dei beni e della loro utilità, almeno fino a quando rappresentano un'esigenza della realtà sociale in cui operano. Questa stretta interdipendenza fra fattori sociali e giuridici toglie alla normativa il suo carattere troppo rigido e ristretto e lo dilata nella fluidità del fatto sociale comportando, specialmente in campo internazionale, uno stimolo a ricercare nuovi ordinamenti giuridici. A questa ricerca si dedica la dottrina dell'istituzionalismo giuridico. § Istituzione canonica, atto d'immissione nel processo dell'ufficio ecclesiastico, compiuto dal superiore competente nei confronti del candidato che sia stato presentato da un patrono o nominato dall'autorità civile, in deroga al diritto di libera collazione spettante al superiore ecclesiastico. Se si tratta di candidato a un ufficio episcopale, l'institutio canonica gli viene conferita dal papa; se di candidato a un ufficio parrocchiale, dal vescovo diocesano.

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