mùtuo (sostantivo)

Indice

Lessico

sm. [sec. XIX; dal latino tardo mutŭum].

1) Contratto mediante il quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una somma di danaro o una determinata quantità di cose fungibili che l'altra parte si obbliga a restituire.

2) Nell'uso comune, prestito in denaro, di solito a lungo termine: ottenere un mutuo per comprare la casa.

Diritto

Il mutuo è un contratto reale in quanto si perfeziona con la semplice consegna del danaro o delle altre cose, senza necessità di particolari forme. Per sua natura il mutuo è produttivo d'interessi a favore del mutuante, salvo che le parti non dispongano diversamente. L'art. 1820 del Codice Civile stabilisce che il mancato pagamento degli interessi dà diritto al mutuante di chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione dei beni concessi all'altra parte. Normalmente il contratto di mutuo prevede un termine per la restituzione della somma. Se le parti non hanno provveduto a fissare il termine, questo viene stabilito dal giudice, su ricorso di chi vi ha interesse e tenendo conto di tutte le circostanze che hanno caratterizzato il contratto. Nella pratica commerciale avviene spesso che le parti di un contratto di mutuo stabiliscano che la restituzione avvenga in forma rateale. In tal caso (art. 1819 Codice Civile) se il mutuatario non adempie all'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere l'immediata restituzione dell'intero suo credito. Se oggetto del mutuo sono cose diverse dal danaro, qualora la loro restituzione diventi impossibile o notevolmente difficile al debitore per causa a lui non imputabile, egli potrà pagarne il valore in danaro, tenuto conto del tempo e del luogo in cui la restituzione doveva eseguirsi. Anche la promessa di mutuo è giuridicamente valida e obbligatoria; essa però decade se le mutate condizioni patrimoniali del futuro mutuatario ne rendono difficile l'adempimento.

§ Mutuo subprime.Si intende per mutuo subprime una tipologia di mutuo ipotecario concesso a soggetti dalla cattiva reputazione creditizia e che dunque non possono accedere ai tassi di interesse di mercato. Il prefisso “sub” fa riferimento esattamente alla condizione non ideale di credito, poiché il tasso di interesse per il debitore è, appunto, più elevato del normale. Dal momento che i debitori subprime sono soggetti ad alto rischio di insolvenza, tali prestiti comportano un alto rischio anche per i creditori.La ragione che sottende l'invenzione dei mutui subprime è quella di rendere possibile l'accesso al credito a una categorie di soggetti che altrimenti ne rimarrebbero esclusi.Esistono varie tipologie di mutui subprime, tra cui quello, più diffuso, che prevede un tasso di interesse iniziale vantaggioso fissato per i primi due anni, sostituito poi da un nuovo tasso variabile per la vita residua del mutuo. Una caratteristica comune a tutte le forme di mutuo subprime è quella di far leva su aspettative di continua crescita del valore dell'immobile. Qualora la rata risulti insostenibile per il debitore, egli ha la possibilità, in ultima istanza, di vendere la casa o di consegnarla al creditore.All'inizio del decennio del XXI secolo, a causa dei bassi tassi di interesse concessi inizialmente, furono sottoscritti numerosi contratti di questo tipo negli Stati Uniti, ma col passaggio al tasso variabile le rate del mutuo aumentarono in modo significativo rendendo più alto il rischio di insolvenza. Questo è uno dei motivi che condussero a un forte aumento della morosità dei mutuatari e alle conseguenti operazioni di pignoramento degli immobili a partire dal 2006. L'incapacità dei mutuatari di onorare il debito, insieme allo scoppio della bolla immobiliare (l'insolvenza dei debitori obbligò le banche a vendere forzatamente le case avute in garanzia causando, all'improvviso, un crollo del mercato immobiliare statunitense), è una tra le cause che hanno contribuito a innescare la successiva crisi finanziaria statunitense (con i clamorosi fallimenti, tra l'altro, di colossi bancari quali Lehman Brothers), diffusasi poi anche all'Europa.§In diritto romano, lo schema del contratto e della relativa azione (actio certae creditae pecuniae) ne escludeva l'onerosità, salve alcune eccezioni (per esempio foenus nauticum). Non era tuttavia esclusa la pattuizione d'interessi (usurae), più volte regolamentata da leggi restrittive.

Trovi questo termine anche in:

Quiz

Mettiti alla prova!

Testa la tua conoscenza e quella dei tuoi amici.

Fai il quiz ora