marito

Indice

Lessico

sm. [sec. XIII; latino marītus].

1) Uomo unito a una donna con regolare matrimonio: le presento mio marito. Nelle loc.: sono marito e moglie, sono sposati; dare marito a una donna, farla sposare; aver marito, essere coniugata; prendere marito, sposarsi; perdere il marito, rimanere vedova; donna, ragazza da marito, che ha l'età per sposarsi.

2) In Dante, il papa in quanto sposo della Chiesa.

3) In agricoltura, la pianta che si dà alla vite come sostegno.

4) Familiare, regionale, scaldino.

Diritto

Nella legislazione italiana, la posizione del marito è notevolmente mutata a seguito della riforma del diritto di famiglia. Mentre la precedente normativa attribuiva al marito la qualifica di capo della famiglia e gli assegnava in via esclusiva l'esercizio della patria potestà sui figli, la vigente normativa ha attuato il principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 della Costituzione), stabilendo che con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. L'indirizzo della vita familiare deve essere concordato tra marito e moglie, che debbono anche fissare la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e tenendo conto delle preminenti necessità della famiglia. In caso di disaccordo, il giudice può esplicare un tentativo di raggiungere una soluzione concordata. Il diritto all'assistenza morale e materiale è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi. Nei confronti dei figli, entrambi i coniugi hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; tale obbligazione va adempiuta in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro di ciascun coniuge. Entrambi i coniugi esercitano, di comune accordo, la potestà nei confronti dei figli sino alla maggiore età.

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