in campo giuridico sono detti misure i provvedimenti adottati, a seconda dei casi dall'autorità di Pubblica Sicurezza o dal giudice penale, nei confronti di persone socialmente pericolose o indagate o imputate nonché dei loro beni.

Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza sono i provvedimenti di carattere giurisdizionale applicati a persone, che risultano di fatto (Codice Penale, art. 204) socialmente pericolose in conseguenza della commissione di un reato. Le misure di sicurezza si distinguono, quindi, dalla pena in quanto quest'ultima è oggettivamente proporzionata al reato commesso, sia in qualità sia in quantità; mentre le prime sono in relazione alla pericolosità del soggetto e possono applicarsi anche in sostituzione della pena (nel caso di minori o di infermi di mente) o aggiungersi a essa anche dopo la liberazione del soggetto. Quando la persona sia delinquente abituale, professionale o per tendenza, le misure di sicurezza sono ordinate per legge, senza l'accertamento del magistrato. Le misure di sicurezza si distinguono in detentive e non detentive. Sono detentive: l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, il ricovero in una casa di cura e di custodia, il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in un riformatorio giudiziario. Sono non detentive: la libertà vigilata, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche, l'espulsione dello straniero dallo Stato. Esistono infine misure di sicurezza di carattere patrimoniale, consistenti nella cauzione di buona condotta e nella confisca (Codice Penale, art. 199-240).

Misure di prevenzione

Sono provvedimenti dell'autorità di Pubblica Sicurezza contro persone socialmente pericolose. Di tali misure le principali sono: la diffida, il rinvio al luogo di residenza con foglio di via obbligatorio, la sorveglianza speciale; sono misure accessorie: il divieto di soggiorno in uno o più comuni, in una o più province; l'obbligo di soggiorno in un determinato comune.

Misure cautelari

Sono i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice penale nel corso delle indagini preliminari o nella fase processuale. Le misure cautelari si distinguono in personali e reali. Nelle prime, l'oggetto è la persona indagata o imputata che vede in un tempo limitato ridotta o soppressa la sua libertà personale o altri diritti o facoltà della persona; nelle misure reali l'oggetto è una cosa (mobile o immobile) che viene sottoposta a sequestro. I caratteri comuni alle misure cautelari sono: lo scopo di prevenire la lesione di valori processuali relativi a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova o attinenti alle possibilità di fuga concreta dell'imputato; la riserva di legge, potendo le misure cautelari essere disposte nei soli casi e modi previsti dalla legge e quindi non essendo permessa al giudice la creazione di misure non previste dalla legge; la discrezionalità della loro adozione, in quanto la scelta della misura da adottare spetta al giudice nell'ambito dei parametri stabiliti tassativamente dalla legge. Infatti, nell'adottare una misura il giudice tiene conto della idoneità di essa in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata eventualmente alla fine del procedimento penale. Le misure cautelari personali si distinguono in coercitive e interdittive. Le prime attengono a forme di privazione o di limitazione della libertà fisica personale mentre le seconde a forme temporanee di divieto giuridico. Sono misure cautelari coercitive: il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto e l'obbligo di dimora, gli arresti domiciliari, la custodia cautelare in carcere e quella in un luogo di cura. Sonomisure cautelari interdittive: la sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori, la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali. Le misure cautelari reali, quelle cioè che comportano l'indisponibilità temporanea dei beni dell'indagato o dell'imputato sono: il sequestro conservativo, disposto se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta allo Stato; e il sequestro preventivo, disposto quando vi sia pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.

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