nón menzióne

beneficio della non iscrizione della condanna, che il giudice può ordinare avuto riguardo della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole. Si può beneficiare della non menzione se la pena detentiva inflitta, priva di pene accessorie, non è superiore a due anni ovvero se la pena pecuniaria non è superiore a un milione o se ragguagliata in pena detentiva e cumulata con questa risulta non superiore a 30 mesi. La non menzione può essere concessa più di una volta quando, nel caso di condanne per reati anteriormente commessi, la pena, cumulata con quella già irrogata, non superi i limiti di applicabilità del beneficio. La non menzione non può essere concessa per i certificati chiesti per ragioni elettorali ed è revocabile se il condannato commette successivamente un delitto.

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