naturale

Indice

Lessico

agg. e sm. [sec. XIV; dal latino naturālis].

1) Agg., proprio della natura, relativo alla natura: l'ordine naturale; le forze, le leggi, le bellezze naturali; scienze naturali, che hanno per oggetto i vari aspetti della natura fisica (zoologia, botanica, mineralogia, ecc.). Per estensione, conforme alle leggi della natura: lo sviluppo naturale delle piante; le qualità naturale di un luogo; il corso naturale delle cose; morte naturale, dovuta a malattia, a vecchiaia, non violenta; vita natural durante, per tutta la vita; diritto naturale, fondato sul concetto di giustizia intrinseco alla natura umana (opposto al diritto positivo).

2) Posseduto per natura o dovuto alla natura: qualità, doti, difetti, bisogni naturali; grandezza naturale di un oggetto, com'è nella realtà. Per estensione: figlio naturale, nato da genitori non uniti in matrimonio tra loro.

3) Con altri sensi estens.: A) non prodotto o alterato dall'opera umana, non artefatto o artificiale; genuino: costa ricca di porti naturali; cibo, bevanda naturale; il colore naturale dei capelli. B) Conforme al senso comune; logico, legittimo, ovvio; consueto, ordinario: questa è la conseguenza naturale delle premesse; è naturale!, è ovvio, evidente! C) Non affettato, spontaneo, schietto, semplice, disinvolto: comportamento, gesto naturale; mi viene naturale rispondere in questo modo. D) In pedagogia, metodo naturale, ogni metodo che, nel rifiuto di posizioni aprioristiche, cerca di aderire alla struttura logica delle materie e soprattutto alla natura dell'allievo nel manifestarsi spontaneo durante il corso del suo sviluppo. E) In matematica, per i numeri naturali, vedi numero; per il logaritmo naturale di un numero, vedi logaritmo. F) In musica, nota naturale, non preceduta da segni di alterazione; scala naturale, basata sul fenomeno dei suoni armonici e teorizzata nel sec. XVI da G. Zarlino; strumenti naturali, quelli in grado di eseguire esclusivamente la serie dei suoni armonici naturali. Tali erano, per esempio, gli strumenti della famiglia degli ottoni (corni, trombe, tromboni, flicorni, ecc.) prima dell'introduzione, nei primi decenni dell'Ottocento, dei pistoni, che permisero di ottenere anche i suoni intermedi. G) In botanica e zoologia, gruppo o raggruppamento naturale, di taxa affini per avere origine comune.

4) Sm., stato di natura, per lo più nella loc. al naturale, per indicare che si mantengono le proprietà originali di qualche cosa: pomodori conservati al naturale; ritratto al naturale, nelle dimensioni reali. In particolare, in araldica, riferito a oggetti o figure che nello scudo siano raffigurati con il loro colore reale.

5) Riferito a persone, non comune, indole, natura. Al pl., i popoli che vivono allo stato di natura, i primitivi.

Diritto

La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha di molto attenuato la disparità di trattamento tra figli naturali e figli legittimi conformemente all'art. 30 della Costituzione secondo cui la legge deve assicurare ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. I figli naturali possono perciò essere riconosciuti da ciascuno dei genitori anche se unito in matrimonio con altre persone all'epoca del concepimento, salvo quelli incestuosi, cioè i figli naturali di genitori parenti stretti tra loro. Il riconoscimento dei figli naturali consiste nella dichiarazione irrevocabile che una determinata persona è proprio figlio naturale. Questo può agire in giudizio per essere riconosciuto come tale mediante l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, ammessa ormai in tutti i casi in cui è possibile il riconoscimento e non più solamente in alcuni casi tassativi. I figli naturali riconosciuti hanno gli stessi diritti successori dei figli legittimi; non possono però essere inseriti nella famiglia legittima senza il consenso dell'altro coniuge e dell'altro genitore naturale. I figli naturali non riconosciuti e non riconoscibili hanno diritto solo agli alimenti e possono agire solo per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione da parte dei genitori. La legittimazione equipara completamente i figli naturali ai figli legittimi: essa avviene o per successivo matrimonio tra i genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice se corrisponde agli interessi del minore e nei casi previsti dalla legge.

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