omicìdio

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Diritto penale

sm. [sec. XIV; dal latino homicidíum]. Reato commesso da chi con la propria azione od omissione cagiona la morte di una persona. Si distingue in: volontario, preterintenzionale e colposo. Si ha omicidio volontario quando il fatto è commesso con coscienza e volontà. Ha come aggravanti specifiche: l'aver agito per eseguire od occultare un altro reato o per conseguirne un profitto; l'aver commesso il fatto contro un ascendente o un discendente; aver commesso il reato in stato di latitanza o per sottrarsi all'evento; aver usato sostanze velenose o altri mezzi insidiosi; aver agito con la premeditazione. Si hanno attenuanti specifiche se la morte è cagionata con il consenso della vittima; con legge 23 luglio 1981, n. 442, è stata abolita l'attenuante per l'omicidio eseguito nei confronti del coniuge, della figlia o della sorella nell'atto in cui l'uccisore ne scopre un'illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa in tal senso subita. L'omicidio è preterintenzionale (oltre l'intenzione), quando la morte della vittima avviene per lesioni o percosse (manca cioè nel colpevole una specifica volontà di commettere omicidio). Si ha infine l'omicidio colposo, quando non è voluto da chi lo commette, ma esso avviene a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Nel caso di omicidio colposo plurimo (morte di più persone) ovvero di morte di una persona e lesioni di altre, le pene per i singoli fatti vengono sommate.

Diritto romano

Nel diritto romano, designato paricidium, era inteso come uccisione di un pater familias o, in generale, di un uomo libero. Il colpevole era perseguito e, nell'ipotesi di omicidio volontario, condannato a morte; se l'omicidio risultava colposo, era imposta solo l'uccisione di un capro. Nel caso di uccisione del proprio padre, il colpevole era gettato in acqua dentro un sacco insieme ad alcuni animali che lo avrebbero straziato. Tra la fine del sec. II e l'inizio del I a. C., varie fattispecie di omicidio furono sottoposte a procedimento e la pena capitale poteva essere commutata in esilio. Con l'avvento della cognitio extra ordinem, la repressione dei vari casi di omicidio avvenne in forma straordinaria a opera dei funzionari imperiali con graduazione della pena.

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