parafernale

agg. [sec. XIV; dal greco paràpherna, da para, para+pherné, dote]. Nell'uso giuridico, era riferito ai beni della moglie non costituiti in dote, né in patrimonio familiare, né in comunione. In realtà, in origine indicava i beni che la moglie possedeva oltre a quelli portati in dote (art. 212-214 vecchio testo Codice Civile). La riforma del diritto di famiglia, portata dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, ha abolito istituti ormai anacronistici quali la dote e i beni parafernali e ha stabilito che il regime patrimoniale normale è quello della comunione dei beni tra marito e moglie (salvo alcuni beni cosiddetti personali, tassativamente elencati). I coniugi hanno tuttavia piena facoltà, per loro scelta espressamente dichiarata di scegliere, per comune accordo, il regime della separazione dei beni.

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