Lessico

sm. [sec. XIII; dal latino patrimoníum, propr. sostanza ereditata dal padre].

1) Complesso di rapporti attivi e passivi, economicamente valutabili, che fanno capo a un soggetto: patrimonio familiare, patrimonio pubblico; patrimonio dello Stato, complesso dei beni appartenenti allo Stato (demanio); patrimonio di San Pietro.

2) Fig., insieme di risorse naturali, di beni culturali o spirituali, di cui dispone un individuo, una collettività, un periodo storico: il patrimonio faunistico nazionale; il patrimonio artistico del Rinascimento.

Diritto

Come ipotesi si può anche avere un patrimonio costituito da soli rapporti passivi (debiti). Tale è il significato del concetto di “patrimonio ereditario”; oppure per patrimonio si indica solamente il complesso dei rapporti attivi (beni di un soggetto). A questo senso aderisce il Codice Civile quando afferma che “il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, ossia con il suo patrimonio. Il concetto di patrimonio appare dunque anche col significato di insieme di beni economicamente valutabili, visti in riferimento a un unico soggetto. Esso però non appare mai come un unico bene, come una “universalità di beni”, ma solo come una somma di beni. È il caso del patrimonio dal punto di vista del diritto tributario (imposta patrimoniale). Ne consegue che, tranne nel caso della successione ereditaria, il patrimonio non può essere oggetto di un unico atto di trasferimento, ma si richiede il trasferimento di ogni singolo bene. Due sono le categorie di patrimonio: separato, quando si vuol tener distinto un gruppo di beni che fanno capo a un soggetto dagli altri suoi beni, in eccezione al principio per cui a ogni soggetto corrisponde un solo patrimonio; autonomo, quando il patrimonio della persona giuridica (o enti a essa assimilati dalla legge) assume una propria “autonomia” rispetto ai patrimoni delle persone da cui la persona giuridica è formata. Il fenomeno è ancora più evidente nel caso delle fondazioni.

Diritto canonico

Gli enti morali ecclesiastici hanno la capacità di acquistare e di possedere beni patrimoniali. In particolare, quando una confraternita o una pia unione è eretta in una chiesa che non le appartiene – per esempio in una chiesa parrocchiale – il patrimonio di questa confraternita o pia unione deve essere separato dai beni della fabbriceria o della comunità parrocchiale. I patrimoni delle singole comunità si sono formati con le oblazioni dei fedeli (danaro o beni immobili). Di qui l'origine del sistema beneficiario. Amministratore unico di tali patrimoni era originariamente il vescovo, che disponeva a suo piacimento delle rendite. Successivamente, con le decretali dei papi Simplicio (472) e Gelasio I (496), tali rendite furono divise in quattro parti, destinate rispettivamente al vescovo, al clero subordinato, ai poveri e alla manutenzione dell'edificio della chiesa. Questi soggetti si trasformarono nel tempo in persone giuridiche del tipo fondazione: le mense vescovili; le mense capitolari (che si frazionarono poi in prebende canonicali individuali); le varie piae fundationes, destinate al soccorso di poveri, malati, vecchi, infanti e orfani (ospizi, nosocomi, gerontocomi, brefotrofi, orfanotrofi); le fabbricerie. L'amministrazione dei beni di ciascun ente ecclesiastico spetta autonomamente a ciascun ente, sotto il controllo dell'ufficio amministrativo diocesano e dell'ufficio amministrativo centrale, costituito presso la Sacra Congregazione Pro clericis. Lo Stato si riserva il controllo (autorizzazione governativa) sugli acquisti patrimoniali degli enti ecclesiastici, sull'amministrazione delle fabbricerie, delle confraternite e degli enti beneficiari congruati e congruabili.

Diritto romano

In periodo imperiale il patrimonium principis era il patrimonio privato di cui l'imperatore poteva disporre a suo arbitrio. Detto patrimonio era formato e si accresceva per trapasso automatico mortis causa all'imperatore, con i lasciti di privati, con il peculio degli schiavi imperiali, con parte dell'eredità dei liberti imperiali, con i beni confiscati o con acquisti fatti personalmente dall'imperatore o tramite i suoi procuratores. L'amministrazione di questa ingente massa di beni (l'imperatore poteva a giusto titolo essere considerato uno dei più grossi latifondisti dell'impero) era affidata a un procurator a patrimonio e l'ampio “demanio imperiale” era diviso in una cassa centrale e in casse particolari distribuite nelle varie province. Settimio Severo introdusse una distinzione fra patrimonio della corona, che passava automaticamente al successore, e la res privata principis, di stretta proprietà dell'imperatore in carica. In età giustinianea la res privata principis si identifica con il patrimonio della corona, mentre la proprietà propria dell'imperatore in carica diventa substantia privata.

Economia

Nel campo tributario tasse particolari sono applicate dallo Stato al patrimonio complessivo di ciascun contribuente. Istituite fin dall'antichità, queste imposte ebbero una loro funzione fino a quando la proprietà immobiliare fu alla base delle strutture economiche e la principale fonte di reddito, mentre i bisogni dello Stato non erano ancora rilevanti. I funzionari dello Stato infatti riuscivano a determinare facilmente la capacità contributiva dei proprietari. Crescendo la ricchezza mobiliare e i redditi da lavoro, l'imposta sul patrimonio si rivelò insufficiente e inadeguata. Il fenomeno si è ulteriormente accentuato negli ultimi decenni del Novecento, nei quali vi è stata una netta prevalenza di redditi di natura complessa, che ha reso sempre più inattuale l'imposta sul patrimonio, quale era concepita in passato. Di qui la ricerca di nuovi strumenti e l'applicazione dell'IVA, nella quale l'imposta sul patrimonio si adegua alla funzione aggiornata di tutto il sistema tributario. § In organizzazione aziendale, il patrimonio è sinonimo di capitale netto e indica la ricchezza detenuta da un'azienda in un determinato momento, sottraendo dalle attività le passività. In questo senso si parla più propriamente di patrimonio sociale, diversamente dalla più restrittiva nozione di capitale sociale indicante l'insieme delle quote di capitale sottoscritte dai soci. Accanto a tale definizione va menzionata quella di patrimonio aziendale sociale, con la quale si indica un concetto allargato di ricchezza aziendale, comprendente anche i capitali presi in prestito dai soci, i quali pertanto vengono scorporati dalle passività, in quanto comunque appartenenti al cosiddetto “soggetto” aziendale.

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