patrocìnio

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sm. [sec. XIV; dal latino patrociníum, da patrōnus, patrono].

1) Presso gli antichi Romani, assistenza concessa dal patrono al cliente. Per estensione, protezione, tutela: mettersi sotto il patrocinio di San Francesco; il patrocinio del patrimonio artistico.

2) Assistenza che l'avvocato o il procuratore dà alla parte che agisce o è convenuta in un processo. § Escluse le cause innanzi al giudice conciliatore (a decorrere dal 2 gennaio 1993 l'istituto del conciliatore è stato abrogato e sostituito dal giudice di pace, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti), le parti non possono stare in giudizio se non col ministero di un difensore munito di procura. Il difensore, nell'esercizio del patrocinio, può compiere e ricevere nell'interesse della parte che rappresenta tutti gli atti del processo, salvo alcuni per i quali la legge prevede l'intervento personale dell'interessato, come, per esempio, la querela di falso e il giuramento. Il patrocinio innanzi alle magistrature superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti) è riservato ai soli avvocati iscritti nell'Albo speciale per tali magistrature. L'ammissione al patrocinio gratuito è regolamentata dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, ed è assicurata al non abbiente cittadino, straniero o apolide residente nello Stato italiano. Il patrocinio gratuito è assicurato nel procedimento penale, o penale militare, per la difesa del cittadino non abbiente che sia: indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria; nel procedimento civile relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno e le restituzioni derivanti da reato. La legge n. 134 del 2001 assicura il patrocinio gratuito anche nei giudizi amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione, quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate. L'ammissione al patrocinio gratuito è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate e incidentali, comunque connesse; non può essere concessa se il richiedente è assistito da più di un difensore. Essa comporta principalmente: l'anticipazione da parte dello Stato delle spese sostenute dai difensori, consulenti tecnici di ufficio e di parte, ausiliari, notai e pubblici ufficiali; il rilascio gratuito, senza percezione di diritti o altre spese, delle copie degli atti processuali; l'annotazione a debito dell'imposta di bollo e di registro relativamente ad atti, documenti e provvedimenti concernenti il giudizio.

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