pentitismo

Indice

Lessico

sm. [sec. XX; da pentito]. Il fenomeno dei pentiti considerato soprattutto dal punto di vista sociale, politico e giuridico.

Diritto

Nel corso degli anni sono state emanate una serie di norme volte a disciplinare la protezione dei cosiddetti collaboratori di giustizia. In particolare il decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, prevede che nei confronti dei pentiti e dei loro familiari possano essere adottate misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumità attraverso la predisposizione di “speciali misure di protezione” adottate di volta in volta da un'apposita commissione all'uopo creata. Sul fenomeno dei pentiti e sull'utilità pratica delle dichiarazioni da essi rese si è svolto un acceso dibattito tra i sostenitori dei programmi di protezione e coloro i quali vedono in essi un facile sistema – utilizzabile da parte di persone accusate di gravissimi reati – per evitare il carcere e usufruire di vantaggi economici senza fornire le informazioni utili alle indagini alle quali la legge subordina l'ingresso nel regime di protezione. A seguito di tali polemiche è stato presentato un disegno di legge volto a restringere il campo di applicabilità dei programmi di protezione ai soggetti che forniscano collaborazioni “ampie”, “attendibili” e “nuove”, allo scopo di evitare gli eccessi in precedenza manifestatisi. Pur riconoscendo l'importanza che i collaboratori di giustizia rivestono nel campo delle indagini sulla criminalità organizzata e la prevenzione dei suoi reati, il disegno di legge recepisce l'esigenza di fornire adeguati strumenti di modificazione del sistema di protezione e degli sconti di pena, prevedendo anche la revoca delle misure adottate. L'iter parlamentare si è concluso con l'approvazione della legge 13 febbraio 2001, n. 45, la quale, nel modificare il citato decreto legge n. 8 del 1991, stabilisce che ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono “avere carattere di intrinseca attendibilità”; devono inoltre “avere carattere di novità o di completezza” o “apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione”. Le misure di protezione sono a termine e possono essere revocate oppure modificate sia in relazione all'attualità del pericolo cui si espone il collaboratore, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, sia in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge (per esempio la commissione di delitti che indicano il reinserimento del soggetto nel circuito criminale).

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