Lessico

(ant. podestà), sf. [sec. XIV; dal latino potestas-ātis].

1) Il diritto riconosciuto dalla legge di esercitare determinati poteri in un dato ambito; l'autorità inerente a una carica: la potestà legislativa, ministeriale; .

2) Antiq., potere, facoltà: avere potestà di fare qualche cosa; cadere in potestà di qualcuno. Lett., potenza: “fecemi la divina potestate” (Dante).

3) Persona investita di un potere, di un'autorità: “Due potestà, due canizie si trovavano a fronte” (Manzoni).

Diritto romano

Nel diritto romano, potere caratterizzato come facoltà di disporre; trovava applicazione in Roma tanto nel diritto pubblico quanto nel privato e comportava la distinzione in: magistrati cum imperio e con pari potestà (consoli) o con maggiore potestà (dittatori nei confronti dei consoli); magistrati cum potestate (edili curuli e plebei questori, tribuni della plebe). Anche il paterfamilias aveva la potestà sulla familia di cui era il capo.

Diritto canonico

Nel diritto canonico, potestà ecclesiastica, potere di governare la Chiesa e i fedeli riconosciuto al papa in grado supremo e senza limiti territoriali, ai vescovi diocesani nel territorio delle loro diocesi. Negli ordini religiosi la potestà è esercitata dai superiori sui loro soggetti con il comando, l'ispezione, la correzione e l'amministrazione in ordine al raggiungimento del fine per il quale l'ordine è stato istituito; sempre nell'ambito ecclesiastico la potestà dell'ordine riguarda il potere di conferire i sacramenti ai fedeli e di celebrare la Messa.

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