prefètto

Indice

Lessico

sm. [sec. XIV; dal latino praefectus, propr., pp. di praeficĕre, mettere a capo].

1) Nell'attuale ordinamento italiano, rappresentante del potere esecutivo nella provincia.

2) Nella Chiesa cattolica, titolo di ciascuno dei cardinali che presiedono alle Sacre congregazioni. Prefetto apostolico, carica ecclesiastica corrispondente, in terra di missione, a quella di parroco.

3) Nei collegi e nei seminari, chi è incaricato della sorveglianza e dell'assistenza degli alunni. Non comune, istitutore.

4) Nell'antica Roma, funzionario delegato a compiere determinate funzioni dal re, dal magistrato repubblicano, dal principe, dal monarca assoluto: praefectus Urbi, poteva essere nominato sia dal re e poi dall'ultimo magistrato cum imperio che usciva da Roma per operazioni belliche o per le Feriae Latinae, sia dal principe e poi dal monarca come suo rappresentante nell'Urbe e, dopo il sec. IV, anche a Costantinopoli; praefectus in iure dicundo, prima scelto dal pretore, poi dai comizi con delega nell'esercizio della iurisdictio e di funzioni amministrative in circoscrizioni territoriali italiche dette praefecturae; praefectus praetorio, capo delle truppe scelte incaricate di proteggere la persona e il quartier generale dell'imperatore fino a Costantino; praefectus vigilum, comandante delle coorti incaricate di spegnere gli incendi nell'Urbe; praefectus annonae, incaricato di distribuzioni frumentarie a Roma.

Diritto

Il prefetto è il rappresentante del governo nell'ambito provinciale ed è nominato con decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministro degli Interni e deliberazione del Consiglio dei ministri. Dipende direttamente dal ministro dell'Interno ed esegue gli ordini degli altri ministri nelle materie di loro competenza. In quanto rappresentante del governo, il prefetto deve uniformarsi alle sue direttive e godere della sua fiducia; nel caso in cui venisse meno tale rapporto fiduciario il governo potrebbe discrezionalmente rimuoverlo sia dalla sede sia dalle funzioni, mediante delibera del Consiglio dei ministri, trasferendolo, quindi, o a un'altra prefettura o destinandolo ad altri incarichi. Il prefetto esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove, dove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria. Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e adotta in caso di urgente necessità i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio. Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza. Invia appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare. Tutela l'ordine pubblico e sovrintende alla pubblica sicurezza; dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate. Può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di edilizia, polizia locale e igiene, per motivi di sanità o di sicurezza pubblica interessanti l'intera provincia o più comuni della medesima. Le ordinanze d'urgenza del prefetto sono eseguite in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale. Qualora gli interessati non vi ottemperino, sono adottate, previa diffida da notificarsi almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza, le misure necessarie per l'esecuzione d'ufficio, nella quale è autorizzato l'impiego della forza pubblica. Con l'avvento delle Regioni, alcune competenze del prefetto sono passate alla Regione. L'ufficio del Prefetto ha assunto la nuova denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del governo (L. 5-VI-2003, n. 131 ulteriormente modificata dal D. Lgs. 21-I-2004, n. 29): il cambio di denominazione corrisponde a un ampliamento di competenze, dovute anche alla riforma della Parte II, Titolo V della Costituzione italiana. La Prefettura-Ufficio territoriale del governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello stato con quella della regione e degli enti locali e garantisce la leale collaborazione tra le istituzioni. Il Prefetto presiede ed è coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello stato che svolgono la loro attività nella provincia nonché da rappresentanti degli enti locali.

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