prestazióne

Indice

Lessico

sf. [sec. XVI; da prestare].

1) Atto ed effetto del prestare. Con vari sensi particolari: A) comportamento che il debitore deve tenere per adempiere l'obbligazione verso il suo creditore. B) Quanto una persona può dare nello svolgimento di una det. attività: le prestazioni di un impiegato, di un medico, di un operaio. C) Comportamento, rendimento sportivo: le prestazioni di quell'atleta sono state superiori al previsto. D) L'insieme delle caratteristiche tecniche di un impianto, un motore, una macchina. In particolare, caratteristica di un veicolo esprimibile mediante velocità, tempi, lunghezze di percorso, quota, autonomia.

2) Ant., tributo, canone.

Diritto

La prestazione è un impegno giuridico e come tale deve rispondere al requisito della patrimonialità, per cui il suo contenuto deve essere suscettibile di valutazione economica o quanto meno deve corrispondere a un interesse apprezzabile, anche se non puramente patrimoniale, del creditore (art. 1174 Codice Civile). Se la prestazione non avesse questo substrato economico non sarebbe concepibile l'azione esecutiva (per esempio il pignoramento) su determinati beni del debitore; deve essere inoltre possibile (altrimenti sarebbe giuridicamente invalida), lecita (non contraria a norme imperative di legge), determinata o almeno determinabile (non vaga o incomprensibile). La prestazione può consistere in un comportamento attivo (obbligazioni di fare e di dare) o passivo (obbligazioni di non fare: ne è un esempio l'obbligo dell'ex dipendente di non fare concorrenza all'ex datore di lavoro). Il creditore e il debitore possono affidare a un terzo (detto arbitratore) la decisione su alcune modalità della prestazione. Se le parti si rimettono al mero arbitrio del terzo, non possono impugnarne le decisioni, salvo che dimostrino la sua mala fede; se invece vogliono che determini la prestazione secondo un equo apprezzamento, possono ricorrere al giudice in caso di errore o ingiustizia. § La prestazione in luogo di adempimento è una diversa prestazione del debitore che il creditore accetta in sostituzione di quella originariamente pattuita. Il debitore è liberato dall'adempiere la prestazione originaria solo quando esegue la prestazione sostitutiva. § La prestazione di fatto, nel diritto del lavoro, è ogni prestazione d'opera eseguita in violazione di norme di legge; in tal caso è dovuta ugualmente la retribuzione al prestatore di lavoro, onde evitare che le conseguenze di un rapporto giuridicamente invalido ricadano sul lavoratore subordinato.

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