presunzióne
IndiceLessico
sf. [sec. XIV; dal latino praesumptio-onis, da praesumĕre, presumere].
1) Giudizio, opinione basati su elementi congetturali. In particolare, congettura che la legge o il giudice deduce da fatti noti per risalire a fatti ignorati.
2) Eccessiva stima e considerazione di sé, del proprio valore e delle proprie capacità: peccare di presunzione; ostentare la propria presunzione.
Diritto
Le presunzioni previste dalla legge sono: assolute, se non ammettono prova contraria (per esempio, il concepimento si considera avvenuto in costanza di matrimonio, purché la nascita avvenga 180 giorni dopo la celebrazione e non oltre 300 dallo scioglimento o annullamento del vincolo); relative, qualora ammettano la prova contraria (per esempio, il marito è considerato il padre di colui che è concepito durante il matrimonio, a meno che non si provi il contrario). Le presunzioni ricavate dal giudice sono ammesse solo se basate su fatti gravi, precisi e concordanti e con gli stessi limiti delle prove testimoniali. Nel diritto canonico si ha: la praesumptio hominis, ammessa dal giudice se riferita a un fatto certo e in diretta connessione con il processo; la praesumptio iuris et de iure, contro la quale vale solo la prova indiretta, che dimostri cioè l'insufficienza del fatto a cui la presunzione si richiama; la praesumptio iuris simpliciter, contro la quale sono ammesse sia la prova diretta sia quella indiretta. § Presunzione muciana, caso giuridico riguardante i beni in possesso di una donna: il giureconsulto Pomponio Muzio Scevola lo risolse con la presunzione che tali beni si dovessero considerare appartenenti al marito o a chi esercitava su di lei la patria potestas; in caso di vedovanza la donna non aveva diritto a disporne a meno che non potesse dimostrare che detti beni avevano diversa provenienza. Nel Medioevo la presunzione muciana fu usata nel caso del fallimento del marito e come tale venne accolta dal diritto francese e, concettualmente, anche dal diritto tedesco. Quanto all'Italia la presunzione muciana, su imitazione del Codice francese, è stata convalidata dal 1865 ed è stata conservata nella legge sul fallimento del 1942.