prevaricazióne

sf. [sec. XIV; da prevaricare]. Atto, effetto del prevaricare. § In diritto, delitto di prevaricazione, reato commesso dal patrocinatore o dal consulente tecnico che si sono resi infedeli ai propri doveri a danno della parte da loro difesa. La pena è la reclusione da uno a tre anni e la multa. La pena è aumentata se vi è stata collusione tra il condannato e la parte avversa e se il danneggiato è un imputato. Se il patrocinatore o il consulente tecnico prestano la loro consulenza (anche per interposta persona) contemporaneamente anche alla parte avversa al loro patrocinato la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa. Il patrocinatore reo di millantato credito presso il giudice, il Pubblico Ministero, un teste o un perito allo scopo di estorcere danaro al suo cliente o a terzi è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa. La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici.

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